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Ordinanza — n. 33052/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it only censured sentence inadequacy without raising statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33052/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Porco Emanuela inadmissible de plano. The appellant merely censured the inadequacy of the imposed sentence without raising any of the specific grounds permitted under Article 600 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the appeal did not allege procedural vices or legal errors, it could not be examined on the merits of the sentence's length.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 73 d.P.R. 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely censures the inadequacy of the penalty without alleging procedural vices or legal errors, as such complaints are not admissible when the appellant has not raised them in the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal censuring sentence procedural vices legal errors de plano dismissal Cassation appeal penal inadequacy adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 73 d.P.R. 309/1990
in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.
Art. 129 c.p.p.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Porco Emanuela, nata a Genova il 14.10.1980 avverso la sentenza dell' 11 gennaio 2023 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Il ricorso è inammissibile. Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione a fini di cessione a terzi di diversi tipi di sostanza stupefacente, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare l'inadeguatezza della pena applicata.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 g