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Ordinanza — n. 33051/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed de plano for direct filing in violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was directly filed by the accused without prior exhaustion of remedies. The appellant, Antonio De Cristofaro, challenged a second-instance judgment from Bari, but the court found the filing violated Article 613, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected at the threshold, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; A criminal appeal must be lodged through the proper procedural channels, and direct filing by the accused without following statutory requirements renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible de plano Code of Criminal Procedure procedural exhaustion direct filing diritto a un difensore violazioni delle norme procedurali diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da De Cristofaro Antonio nato a Manfredonia il 14/09/1980 avverso la sentenza del 09/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine • OSSERVA Rilevato che il ricorso è direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, e che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0