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Ordinanza — n. 33050/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals for procedural violations and inadmissible grounds regarding plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared both appeals inadmissible de plano without a full hearing. Mucaj Alfred's appeal was rejected because it was directly filed by the accused, violating the requirement for a lawyer to initiate the process. Plaku Rako's appeal was rejected because challenging the reasoning on responsibility in a plea bargain sentencing is not permitted under the relevant procedural code. Consequently, both applicants were condemned to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals directly filed by the accused are inadmissible; in plea bargain cases, appeals against sentencing judgments challenging the reasoning on responsibility are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal plea bargain sentencing direct filing violation responsibility reasoning procedural code Italy difetto di motivazione motivi sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
D.P.R. n. 309 1990, art. 73, comma 1
Rilevato che il motivo di cui consta il ricorso presentato da Plaku Rako - afferente al vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Mucaj Alfred nato in Albania il 10/03/1982 Plaku Rako nato in Albania il 02/07/1986 avverso la sentenza del 28/03/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine coJ\ OSSERVA Rilevato che il ricorso presentato da Mucaj Alfred, anche a tacere della sua genericità, è direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, e che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione;

Rilevato che il motivo di cui consta il ricorso presentato da Plaku Rako - afferente al vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 1990 - non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, essendo, in tema di patteggiamento, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così