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Ordinanza — n. 33049/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the court cannot substitute detention with alternative penalties without explicit party request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a prohibited legal ground. The appellant complained about the non-application of an alternative penalty despite the lack of an explicit request for such a measure in the settlement agreement. The court ruled that judges cannot substitute detention with alternative sanctions on their own initiative when parties have not explicitly requested it, as this would violate the principle of party autonomy.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; In criminal proceedings where the application of the penalty depends on the parties' request, the judge cannot substitute a custodial sentence with alternative sanctions ex officio in the absence of an explicit request by the parties, as the judicial decision must align with the parties' expressed wishes.

Parole chiave

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alternative penalty request ex officio substitution party autonomy principle criminal settlement agreement inadmissible appeal spese di esecuzione ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15079 del 18/03/2011, P.G. in proc. Zinno, Rv. 250172 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Marletto Domenico, nato a Locri il 7 marzo 1966 avverso la sentenza emessa il 23 marzo 2023 dal Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge, atteso che il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione di una pena sostitutiva, pur non richiesta nell'accordo formulato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; considerato che questa Corte (Sez. 5, n. 15079 del 18/03/2011, P.G. in proc.

Zinno, Rv. 250172 - 01) ha affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gi