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Ordinanza — n. 33048/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement penalty for omitting fact qualification and excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33048/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure because it challenged a settlement agreement without legal grounds. The appellant argued the settlement omitted fact qualification and imposed excessive penalties, but the court held that such issues are precluded once the second-instance judge defines the procedure based on the agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; When a defendant renounces appeal rights regarding settlement terms, the second-instance judge's definition of the procedure limits cognition and creates preclusive effects on the entire process, including the appeal court, barring challenges to the agreed penalty unless it is contra legem.

Parole chiave

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settlement agreement omitted fact qualification excessive sentencing preclusive effect simplified procedure Cassa delle ammende appeal inadmissibility adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, Citarella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Basile Luca Manfredi, nato a San Giovanni Rotondo il 19.09.1990 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 17 novembre 2022; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, afferenti all'omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e all'eccessività della pena.

Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 -01), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; considerato che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824 -01), al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso