Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Turtelli Arben inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a second-instance judgment regarding marijuana possession but failed to articulate any of the specific reasons permitted by law, merely criticizing the lack of argumentation on Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that in cassation proceedings, grievances regarding waived reasons or sentencing conditions not raised in the lower court cannot be introduced, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In cassation appeals against second-instance judgments, grievances concerning waived reasons, conditions for acquittal, or sentencing errors must be explicitly raised in the lower court; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Turtelli Arben, nato in Albania il 21/01/1975 avverso la sentenza del 22 marzo 2023 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Il ricorso è inammissibile. Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione di oltre 7 kg di marijuana, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). Tali principi trovano riscontro anche nella più recente giurisprudenza (cfr. in motivazione, Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8