Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prohibited grounds regarding acquittal causes and legal qualification in settlement appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this specific type of judgment. The appellant challenged the lack of reasoning on acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code and the legal qualification of the act. The court ruled that while appeals against settlement judgments can address the formation of will or prosecutor consent, complaints about waived acquittal causes or legal characterization are strictly prohibited.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; In appeals against settlement judgments, complaints regarding waived acquittal causes or the legal qualification of the act are inadmissible, whereas appeals may only concern the formation of will, prosecutor consent, or divergent content of the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Esposito Elisabetta, nata a Nola il 5 gennaio 1995 avverso la sentenza emessa il 23 novembre 2022 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti, relativi alla mancanza di motivazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Ed invero, va ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 -01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'