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Sentenza — n. 33043/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ordering costs despite lack of explicit withdrawal reasons.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the defendant's withdrawal of the request. Although the defense attorney withdrew the appeal without specifying reasons, the court noted that Article 616 of the Code of Criminal Procedure does not distinguish between withdrawal scenarios found in Articles 606 and 591. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606, 3° comma; Art. 591 c.p.p.: Withdrawal of an appeal renders it inadmissible, and the appellant is condemned to pay costs regardless of whether the withdrawal reasons are explicitly stated.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration procedural costs Criminal Procedure Code defense attorney withdrawal inchiesta penale sospensione dell'istruzione azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
2.Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processale, non prevedendo l'art. 616 cod.
Art. 606, comma 3, c.p.p.
distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod.
Art. 591 c.p.p.
e quelle contemplate dall'art. 591 cod.
art. 319 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
2.Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921
(Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cozza Salvatore Luigi, nato a Catania il 27/03/1953 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Cozza Salvatore Luigi ha proposto ricorso contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania aveva confermato il provvedimento del 17 dicembre 2022 con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato , la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 319 cod. pen.. Ne denunciava vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche in conseguenza della nullità delle risultanze delle intercettazioni, e delle esigenze cautelari. Fissata l'udienza e disposta la trattazione orale, in data 25 maggio 2023 è pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore dell'indagato, avvocato Carmelo Peluso, munito di procura speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sostenuta da sopravvenuta earenza_clunter_esse -alla:proposizione . 2.Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 maggio 2023 Il