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Sentenza — n. 31798/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of written prosecutor conclusions in appellate proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31798/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio D'Ippolito inadmissible, upholding his conviction for assault on a prison official. The appellant argued that the appellate court failed to formally record the written conclusions of the Public Prosecutor, which he claimed were never communicated. The court rejected this nullity claim because the specific statutory provision regarding written conclusions only applies when they exist but are not communicated, not when they were never formulated in a chamber proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 23 bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020; The failure to formulate written conclusions of the Public Prosecutor in a chamber proceeding does not constitute a nullity, as the provision strictly addresses the non-communication of existing conclusions rather than their absence.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal Public Prosecutor conclusions chamber proceedings nullity of procedural acts art. 23 bis d.l. 137/2020 assault on prison official procedural nullity minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 23 bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 23 bis, comma 2, d.l.
art. 336 cod. pen
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui D'Ipppolito Antonio è stato condannato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari
137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Ippolito Antonio, nato a Taranto il 30/05/1984 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 02/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui D'Ipppolito Antonio è stato condannato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. L'imputato avrebbe usato minaccia e violenza nei riguardi dell'assistente capo Giuseppe Salierno, in servizio presso la Casa circondariale di Avellino: in particolare, dopo che Salierno si era portato presso la camera di pernottamento di D'Ippolito per eseguire la notifica di una sanzione disciplinare, questi rifiutava di firmare e lanciava i documenti riferendo "mo' se non te ne vai da qua ti prendo a schiaffi, anzi apri la cella che ti spacco la testa e vediamo che sei capace di fare".2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 23 bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020; si assume che nel giudizio di appello non sarebbero state formulate le conclusioni del Procuratore generale, che aveva ricevuto istanza di trattazione orale, ritenuta inammissibile perché tardiva. Il difensore, con un'istanza presentata sette giorni prima della udienza, aveva già lamentato la omessa comunicazione della " note di trattazione scritta"

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 2.Dalla lettura del verbale dell'udienza del 2 novembre 2022, emerge che la Corte di appello, dopo aver fatto riferimento ad una richiesta tardiva di trattazione in presenza del processo, dette espressamente atto "della tempestiva comunicazione delle conclusioni del PG" e "sulle conclusioni delle parti", si ritirò in camera di consiglio (così testualmente il verbale). Rispetto a tale dato, il ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità non solo perché il ricorrente si è limitato a sostenere assertivamente che non vi sarebbero state le conclusioni del Procuratore Generale, ma, soprattutto, perché la prospettata nullità è configurabile nel solo caso in cui, pur essendo state formulate, le conclusioni del Procuratore non siano comunicate, ma non anche nel caso di omessa formulazione delle conclusioni.

La Corte di cassazione, in modo condivisibile, ha già chiarito in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000 per ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma