Sentenza — n. 31589/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Torino, nel procedimento a carico di Andrea Bruera per detenzione illecita di diversi tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marjivana), in parziale accoglimento dell'istanza di riesame della difesa ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora con prescrizioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 656 cod. proc. pen, art. 657 cod. proc. pen, art. 279 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31589/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 18353 del 31/03/2011, Maida, Rv. 249481). Allorchè, però, il condannato in regime di arresti domiciliari si trovi ad espiare una pena detentiva non superiore a tre anni, come nella specie, si applica l'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. secondo il quale «il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al Tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti».
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di Bruera Andrea, nato il 26/06/1969 ad Avigliana avverso l'ordinanza del 30/03/2023 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, con la quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio; letta la memoria dell'avvocata Deborah Abate Zaro, difensore di Andrea Breuera, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Torino, nel procedimento a carico di Andrea Bruera per detenzione illecita di diversi tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marjivana), in parziale accoglimento dell'istanza di riesame della difesa ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora con prescrizioni.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. in quanto al momento della sostituzione della misura cautelare era già divenuta definitiva la sentenza di patteggiamento con la quale ad Andrea Bruera, detenuto agli arresti domiciliari, era stata applicata la pena di tre anni di reclusione ed C 16.000 di multa. Ad avviso del Procuratore ricorrente l'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., per come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18353 del 2011, esclude che, allorchè sia sopravvenuta l'irrevocabilità della sentenza, possa essere modificata la misura cautelare detentiva/ applicata all'imputato, in quanto questa resta tale e va computata come pena espiata a tutti gli effetti, spettando eventualmente al Tribunale di sorveglianza emettere misure alternative alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale, nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e l'inizio della fase di esecuzione della pena, le misure cautelari detentive mantengono ferma la loro efficacia in quanto presentano caratteristiche proprie della sanzione applicata sotto due profili: scongiurano il pericolo di fuga e sono computabili ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare ex art. 657 cod. proc. pen. Ne consegue che, una volta divenuta irrevocabile la sentenza nei confronti di soggetto sottoposto a misure cautelari detentive (custodia in carcere ed arresti domiciliari), queste si convertono in espiazione pena a tutti gli effetti, secondo quanto previsto dall'art. 656 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25504 del 10/02/2017, Russo, Rv. 270059), cosicchè le eventuali questioni volte ad accertare la persistenza o l'affievolimento delle esigenze cautelari spettano al solo giudice dell'esecuzione in quanto giudice procedente ex art. 279 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 18353 del 31/03/2011, Maida, Rv. 249481). Allorchè, però, il condannato in regime di arresti domiciliari si trovi ad espiare una pena detentiva non superiore a tre anni, come nella specie, si applica l'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. secondo il quale «il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al Tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti».
3. Nel caso in esame, come correttamente sostenuto dal Procuratore della Repubblica ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto decidere sulla richiesta di sostituzione degli arresti domiciliari applicati ad Andrea Bruera in quanto, al momento della decisione, assunta il 30 marzo 2023, la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., applicativa della pena di tre anni di reclusione, era già passata in giudicato (dall'Il marzo 2023, con scheda di irrevocabilità redatta il 27 marzo 2023, come risulta dall'intestazione della stessa sentenza) tanto da rendere immodificabile la misura cautelare detentiva da parte del giudice della cognizione perché trasformatasi automaticamente in espiazione di pena a tutti gli effetti.
4. In conclusione, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata con conseguente declaratoria di inefficacia della misura cautelare in atto dell'obbligo di dimora, ma senza contestuale ripristino di quella originariamente emessa in quanto il procedimento si trova ormai nella fase esecutiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando l'inefficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 14 giugn