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Ordinanza — n. 31443/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement limiting second instance jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31443/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via simplified procedure without formalities. The appellant, Caserio Mirco, sought to challenge a second-instance judgment, but the lower court had previously concluded the proceedings through a settlement agreement regarding sentencing issues. The court ruled that such a settlement precludes any further judicial review, including appeals to the Court of Cassation, thereby barring the appellant's legal recourse.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A settlement agreement reached at the second instance regarding sentencing issues, even if the court defines the procedure ex officio, produces preclusive effects on the entire process, including the admissibility of appeals to the Court of Cassation.

Parole chiave

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settlement agreement preclusion second instance jurisdiction Court of Cassation appeal simplified procedure inadmissibility sentencing settlement effects esame di cassazione condono delle spese procedurali risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

nte: ORDINANZA sul ricorso proposto da Caserio Mirco, nato a Roma il 02.11.2002 avverso la sentenza del 23/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso Il 21/06/202