Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite admissible grounds under amended criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised by the appellant did not fall within the limited scope permitted by the amended criminal procedure code. The appellant argued for acquittal and excessive sentencing, but the court noted that only specific issues regarding the defendant's will, legal qualification, request-sentence correlation, or penalty illegality are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing orders must strictly adhere to the enumerated grounds of admissibility; appeals citing omitted evaluation of conditions for acquittal or general excessiveness of punishment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADLAOUI ABDERRAHMAN, nato il 13/05/1969 n 143krecc o avverso la sentenza del 05/04/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Fadlaoui Abderrahman impugna la sentenza del Tribunale di Verona ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
2. Il ricorrente deduce omessa valutazione delle condizioni per pervenire a sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. ed eccessività del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate ue al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). I motivi di ricorso proposti esulano dall'ambito di quelli consentiti.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de