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Ordinanza — n. 31441/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the complaint exceeded permitted grounds under the 2017 procedural code reforms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31441/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's complaint regarding omitted assessment of acquittal conditions fell outside the specific grounds permitted by the 2017 procedural code reforms. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held that only specific grounds such as errors in legal qualification or the expression of the accused's will are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentencing orders must strictly adhere to the limited grounds permitted by the 2017 procedural reforms, and complaints regarding the substantive evaluation of acquittal conditions are excluded from admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural code reforms omitted assessment acquittal conditions de plano rejection Cassation grounds procedural costs revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Carmine Cirillo impugna la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata ex art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Il ricorrente deduce omessa valutazione delle condizioni per pervenire a sentenza di assoluzione ex art. 129 cod.
Art. 448 c.p.p.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Law n. 103 of 3 August 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Carmine Cirillo impugna la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce omessa valutazione delle condizioni per pervenire a sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO CARMINE, nato a BOSCOREALE il 12/11/1966 avverso la sentenza del 21/03/2023 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Carmine Cirillo impugna la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

2. Il ricorrente deduce omessa valutazione delle condizioni per pervenire a sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Il motivo di ricorso proposto esula dall'ambito di quelli consentiti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec