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Ordinanza — n. 31440/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it cites grounds not permitted under the 2017 Code of Criminal Procedure reforms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hanine Hamza inadmissible on procedural grounds. The appellant argued for a retrial based on omitted reasoning regarding criminal responsibility and conditions for acquittal, but these grounds fall outside the scope of permissible cassation appeals post-2017 reforms. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification errors; complaints regarding omitted reasoning on criminal responsibility or conditions for acquittal are excluded from admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility Code of Criminal Procedure 2017 omitted reasoning objection criminal responsibility assessment procedural exhaustion requirements infrazioni riguardanti la canapa motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Hanine Hamza impugna la sentenza del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Il ricorrente deduce omessa motivazione sulla responsabilità e omessa valutazione della condizioni per pervenire a sentenza di assoluzione ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Law n. 103 of 3 August 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Hanine Hamza impugna la sentenza del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia in continuazione rispetto ai fatti ricompresi in altra sentenza per il delitto di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce omessa motivazione sulla responsabilità e omessa valutazione della condizioni per pervenire a sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANINE HAMZA nato il 06/12/1997 ;$(‘ kavr,CCe avverso la sentenza del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Hanine Hamza impugna la sentenza del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia in continuazione rispetto ai fatti ricompresi in altra sentenza per il delitto di cui agli artt. 81, cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90.

2. Il ricorrente deduce omessa motivazione sulla responsabilità e omessa valutazione della condizioni per pervenire a sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). I motivi di ricorso proposti esulano dall'ambito di quelli consentiti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec