Cassation appeal dismissed as inadmissible because it did not address permitted grounds under the 2017 Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Vincenzo Caglione's appeal against the application of criminal justice mandatory inadmissible on procedural grounds. Caglione argued the lower court omitted reasoning on his responsibility and failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the 2017 Code of Criminal Procedure restricts cassation appeals to specific grounds like the defendant's will or legal qualification, none of which were raised here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against mandatory criminal justice applications are limited to specific grounds; appeals citing omitted reasoning or failure to evaluate acquittal conditions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGLIONE VINCENZO, nato a TORRE ANNUNZIATA il 08/11/1989 avverso la sentenza del 21/03/2023 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Vincenzo Caglione impugna la sentenza del Tribunale di Torre Annunzìata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
2. Il ricorrente deduce omessa motivazione sulla responsabilità e omessa valutazione della condizioni per pervenire a sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). I motivi di ricorso proposti esulano dall'ambito di quelli consentiti.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec