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Ordinanza — n. 31438/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31438/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31438/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAMLI JABEUR nato il 02/09/1980 NOUICHI OUTMANE nato il 30/01/1996 FAOU HOUSSAM nato il 11/04/1999 AZTAOU YASSINE nato il 02/08/1989 avverso la sentenza del 01/03/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati ai difensori di fiducia, Ramli Jabeur, Nouichi Outmane, Faou Houssam e Aztaou Yassine impugnano la sentenza del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata loro applicata la pena dì giustizia per delitti in materia di stupefacenti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorsi affidati ai difensori di fiducia, Ramli Jabeur, Nouichi Outmane, Faou Houssam e Aztaou Yassine impugnano la sentenza del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata loro applicata la pena dì giustizia per delitti in materia di stupefacenti.

Parole chiave

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motivi di cassazione decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative revisione di una decisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con ricorsi affidati ai difensori di fiducia, Ramli Jabeur, Nouichi Outmane, Faou Houssam e Aztaou Yassine impugnano la sentenza del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata loro applicata la pena dì giustizia per delitti in materia di stupefacenti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAMLI JABEUR nato il 02/09/1980 NOUICHI OUTMANE nato il 30/01/1996 FAOU HOUSSAM nato il 11/04/1999 AZTAOU YASSINE nato il 02/08/1989 avverso la sentenza del 01/03/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati ai difensori di fiducia, Ramli Jabeur, Nouichi Outmane, Faou Houssam e Aztaou Yassine impugnano la sentenza del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata loro applicata la pena dì giustizia per delitti in materia di stupefacenti.

2. Il ricorrente Aztaou Yassine deduce erronea qualificazione giuridica del fatto ed erronea dichiarazione di responsabilità, mentre Ramli Jabeur, Nouichi Outmane e Faou Houssam deducono vizi in ordine alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). I motivi dei ricorsi proposti, uno dei quali denuncia apoditticamente l'erronea qualificazione giuridica ma si rivolve in una mera censura alla motivazione, esulano dall'ambito di quelli consentiti.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co