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Ordinanza — n. 31433/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of appeal rights via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31433/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure without formalities. The appellant, Esposito Luigi, sought to challenge a second-instance judgment, but the lower court had already concluded proceedings via a settlement agreement regarding sentencing issues. The court ruled that such a waiver precludes any further judicial review, including appeals to the highest court, thereby barring the legal remedy.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: A waiver of appeal rights through a settlement agreement in the second instance renders the entire subsequent procedural development, including appeals to the Court of Cassation, precluded.

Parole chiave

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waiver of appeal rights settlement agreement sentencing preclusive effect waiver simplified procedure inadmissibility Court of Cassazione appeal condono delle spese procedurali spese di esecuzione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Esposito Luigi, nato a Napoli il 30/09/1975 avverso la sentenza del 15/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2023 Il Conkglie e estensore , Il Pr