Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded factual errors regarding a theft complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal by Stefano Casamento inadmissible on procedural grounds. Casamento argued that the Court of Cassation incorrectly assumed a theft complaint existed when it was absent from the first-instance judgment and the trial record. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the prosecution's file clearly contained the complaint, and any dispute over the complainant's legal standing is a matter of substantive law not reviewable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An extraordinary appeal is inadmissible if manifestly unfounded, as the Supreme Court correctly identified the existence of a complaint in the prosecution file, leaving questions of the complainant's standing for substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da Casamento Stefano, nato a Genova il 03/05/1958 avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di Stefano Casamento avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che confermava la sua condanna per reati di tentata estorsione, furto e truffa. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario Stefano Casamento, denunciando, a mezzo di difensore, gli errori di fatto, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: la Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto presente agli atti la querela per il reato di furto e la cui sussistenza risultava incontrovertibilmente attestata dalla sentenza di primo grado (in tale sentenza non vi è alcuna indicazione della querela; nel fascicolo di dibattimento vi era soltanto la querela per il reato di truffa di cui al capo e; in udienza il proprietario della casa all'interno della quale sono stati sottratti i beni di cui al capo c non ha menzionato il deposito della querela nella sua audizione dibattimentale).
2. Il ricorso è manifestamente infondato (art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.) e ne va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano. Indipendentemente dalla indicazione o meno della querela nella sentenza di primo grado, la Suprema Corte ha evidenziato che risultava sporta la querela per il furto e che, stante l'originaria imputazione ex art. 624-bis cod. pen., la stessa non era stata inserita nel fascicolo del dibattimento. Quel che rileva è che effettivamente nel fascicolo del P.M. tale querela risultava presente: a fronte della prima denuncia-querela sporta in ordine ai fatti di cui ai capi a) ed e) in data 8 gennaio 2013, era presentata in data 10 gennaio 2013 un'ulteriore querela nella quale era denunciata la sottrazione dei beni di cui all'imputazione di furto di cui al capo c) e "una integrazione di denuncia" il giorno successivo da intendersi come integrazione della precedente querela per meglio precisare i beni oggetto di sottrazione (peraltro già indicati in quella precedente).
La questione sottesa - la effettiva legittimazione a sporgere querela - che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente deciso ritenendo valida tale querela, implica una valutazione di diritto, non denunciabile in questa sede (tra l'altro la questione riposa su una erronea prospettiva di diritto, cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, in tema di legittimazione a proporre querela per il reato di furto).
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa