Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement limiting second instance jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Boumarouane Hakim inadmissible without formalities. The appellant had previously entered into a settlement agreement in the second instance regarding issues of responsibility and guilt, which legally precluded further judicial review. Consequently, the court ruled that the entire litigation process, including this appeal, was barred by the preclusive effects of that settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The definition of proceedings via a settlement agreement in the second instance, even regarding matters the court could address ex officio, creates preclusive effects that bar the entire subsequent litigation process, including appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Boumarouane Hakim, nato in Marocco il 17/11/1994 avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2023 Il Consis f e estensore Il Presidente