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Ordinanza — n. 31427/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because the defendant personally filed it violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ben Abdallh Nidhal inadmissible and ordered him to pay court costs. The defendant personally submitted the appeal, which directly violated Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that no valid relationship for the appeal could be established, rendering the procedural act void.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal must be filed by the public prosecutor or the court; if filed directly by the accused, it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing by accused Code of Criminal Procedure procedural violation Court of Cassazione costs of proceedings void legal relationship domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ben Abdallh Nidhal, nato in Tunisia il 14/07/2001 avverso la sentenza del 03/04/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1