Cassation appeals against sentencing judgments for plea bargaining are inadmissible due to strict statutory limits on legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Covino and Parisi inadmissible de plano. The appellants challenged the sentencing judgment under plea bargaining procedures, alleging a violation of law regarding the failure to verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible appeals to specific statutory violations, excluding challenges based on the non-verification of acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against sentencing judgments in plea bargaining proceedings are inadmissible if based on the alleged violation of law concerning the non-verification of acquittal grounds, as the statute restricts admissible grounds to those expressly listed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Covino Massimo, nato a Napoli il 10/09/1973 Parisi Ciro, nato a San Giorgio a Cremano il 13/12/1987 avverso la sentenza del 17/03/2023 emessa dal Tribunale di Latina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso