Italian Court dismisses appeals for lack of legal qualification and improper statutory grounds under Article 448.2-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by ten individuals inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for procedural errors regarding legal qualification, general violations of penal norms, and the non-application of a substitute sanction. The court rejected these claims because the grounds relied upon were not permitted by the exhaustive provision of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be based on grounds expressly provided by law; generic allegations of legal qualification errors or non-application of specific sanctions are inadmissible if they do not fit the statutory list.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Caforio Anthony, nato a Taranto il 19/08/1987 2. Caforio Cosimo Damiano, nato a Taranto il 02/10/1993 3. Caforio Michele, nato a Taranto il 27/09/1986 4. Chioppa Filippo, nato a Taranto il 25/06/1992 5. Costantino Giorgio, nato a Taranto il 29/09/1974 6. D'Andria Salvatore, nato a Taranto il 08/08/1989 7. Danzo Mario, nato a Taranto il 29/04/1972 8. Friolo Francesco, nato a Taranto il 28/05/1977 9. Maggio Moris, nato a Taranto il 01/08/1998 10. Mangieri Massimo, nato a Taranto il 23/07/1972 11. Nazaro Alessandro, nato a Taranto il 25/01/1981 12.
Pedicone Enrico, nato a Taranto il 02/02/1966 13. Ressa Augusto Cristian, nato a Taranto il 15/08/1999 14. Spina Nicoletta, nata a Taranto il 09/11/1992 f avverso la sentenza del 21/03/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del 1 Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti deducono vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto (ricorsi di Anthony Caforio, Cosimo Damiano Caforio, Michele Caforio, Filippo Chioppa, Salvatore D'Andria, Mario Danzo, Francesco Friolo,Massimo Mangieri,Augusto Christian Ressa, Nicoletta Spina), in ordine alle ragioni della decisione anche con generica deduzione di violazione di norme penali (ricorsi di Giorgio Costantino, Alessandro Nazaro, Enrizo Pedicone) e in ordine alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva (ricorsi di Salvatore D'Andria, Moris Maggio) proponendo ragioni non consentite dalla tassativa previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos