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Sentenza — n. 31424/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on merits but annuls order due to violation of three-day notice rule for defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order regarding the defendant's custody measure because it violated the mandatory three-day notice period for defense counsel. The defense argued that the hearing was scheduled without proper notice and without respecting the required free days between notifications. The Court ruled that this procedural defect constitutes a general nullity of the act, requiring the proceedings to be restarted rather than simply integrating the lost time.

Regesto Legislator

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Art. 172, comma 5; Art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.: The failure to observe the three-day free period between notification and hearing constitutes a general nullity of the act, which, if timely raised, mandates the renewal of the hearing with new free days.

Parole chiave

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three-day notice rule defense counsel rights procedural nullity custody in prison hearing scheduling Cassation annulment renewal of hearing frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 172, comma 5 cod. proc. pen.
Art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.
Di Rienzo e successivamente quella del 3/3/2023 senza il rispetto dei tre giorni liberi e non essendo pertinente le ragioni del rigetto della eccezione difensiva in relazione all'art. 309, comma 9-bis, cod.
Art. 267, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 203, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 266 cod. proc. pen.
Art. 271 cod. proc. pen.
Art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Di Rienzo e successivamente quella del 3/3/2023 senza il rispetto dei tre giorni liberi e non essendo pertinente le ragioni del rigetto della eccezione difensiva in relazione all'art. 309, comma 9-bis, cod.
Art. 94-ter disp. att. cod. proc. pen.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94-ter dísp.
art. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261855 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La Rosa Francesco, nato a Tropea il 29/11/1971 avverso la ordinanza del 03/03/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione alla fondatezza del primo motivo; uditi i difensori, avv. Francesco Lojacono e avv. Leopoldo Marchese, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 10 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Francesco La Rosa al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi a (art. 416-bis cod. pen. con posizione apicale) nonché d, e, f, g, n, k ed m in relazione ad episodi di natura estorsiva.

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Francesco La Rosa deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 172, comma 5, e 309 cod. proc. pen. essendo stata disposta una prima citazione per l'udienza di riesame del 28/2/2023 senza avviso al difensore avv. Di Rienzo e successivamente quella del 3/3/2023 senza il rispetto dei tre giorni liberi e non essendo pertinente le ragioni del rigetto della eccezione difensiva in relazione all'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo vizio della motivazione in relazione agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen. e violazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. e 271 cod. proc. pen.

E' evidente la illegittima motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni emessi dal P.M. sulla scorta di remoti precedenti penali, delle informazioni fornite da fonte confidenziale e da una sterile annotazione di servizio redatta dalla p.g. 2.3. Con il terzo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione al ruolo apicale attribuito al ricorrente nell'ambito della compagine associativa. Detto ruolo viene desunto dalla stessa esistenza della associazione senza alcuna specificità valutativa. Le dichiarazioni di Andrea Mantella a riguardo sono del tutto generiche e comunque limitate al 2006-2007; né soccorrono le decisioni giudiziarie e si tiene conto che nel procedimento Odissea il ricorrente è stato assolto dal reato associativo e nel procedimento Rinascita Scott la ipotesi associativa è stata oggetto di annullamento da parte della Cassazione, mentre il procedimento°Peter Padiegli è stato ritenuto "vicario del fratello detenuto", così manifestandosi una posizione meramente esecutiva di ordini altrui.

Incongruente è poi il riferimento al progetto omicidario riferito dal Mantella accostato al biglietto di Michele Bruzzese, attribuito - invece - alla ex moglie del ricorrente. Ancora, inconferente è il riferimento all'accortenza degli indagati verso il territorio e le FF.00. ed il carattere irruente dell'indagato. Infine, nessuna concludenza a riguardo della posizione apicale proviene dai reati-fine, espressioni di una posizione subordinata ed esecutiva del ricorrente rispetto al fratello. 2.4. Con il quarto motivo violazione di legge penale vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi f, g, n ed m.

Quanto al capo f) il Tribunale non si è confrontato con la deduzione difensiva che aveva fatto leva sulla negazione da parte della parte offesa Vallone del passaggio del ricorrente davanti al suo hotel. Quanto al capo g) non vi è alcuna prova dei contatti tra il ricorrente e Troiolo né alcun ruolo ascrivibile al primo. Quanto al capo n) si ascrivono al ricorrente intenti di altri. Quanto al capo m) si ascrive al ricorrente una irruenza inincidente rispetto allo svolgimento dei fatti ed alla loro evoluzione gestita dal solo Tonino La Rosa, che in ogni caso non ha raggiunto neanche il livello del tentativo non essendovi prova che alcuno dei coindagati abbia mai raggiunto la società impegnata nell'esecuzione dei lavori presso l'ospedale di Tropea.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in ordine al preliminare primo motivo e deve esser accolto.

2. Risulta dagli atti che all'udienza del 28 febbraio 2023 l'avv. Di Rienzo eccepiva l'omessa notifica a sé medesimo dell'avviso dell'udienza camerale a cui faceva seguito la condivisione del rilievo da parte del Tribunale che disponeva la fissazione di nuova udienza al 3 marzo 2023. In tale udienza alla eccezione difensiva del mancato rispetto dei termini il Tribunale rispondeva rigettandola in quanto "richiesta di differimento" non formulata ai sensi dell'art. 309, comma 9- bis, cod. proc. pen.". Alla istanza difensiva di revocare detta ordinanza in quanto non si trattava di istanza di differimento della udienza, il Tribunale ribadiva l'ordinanza rilevando che "è prossima la perdita di efficacia della misura", invitando le parti a concludere.

E' orientamento consolidato che nel procedimento di riesame, l'inosservanza del termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa - nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il "dies a quo" ma anche il "dies ad quem" - è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione con la concessione di nuovi tre giorni liberi e non di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261855 - 01).

Nella specie, a fronte della omessa notifica al difensore dell'avviso della udienza camerale del 28 febbraio 2023, il rinvio della trattazione alla successiva udienza del 3 marzo ha violato il termine di tre giorni liberi posto a pena di nullità, violazione ritualmente eccepita dal difensore, esulando dalla fattispecie il preteso differimento ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.

3. L'accoglimento del motivo assorbe ogni altra questione.

4. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94-ter dísp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d