Cassation appeal dismissed as untimely due to failure to meet strict procedural deadlines under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed late, violating specific time limits for lodging appeals. The appellant submitted the request on February 7, 2023, whereas the appeal period expired on January 8, 2023, following the timely deposit of the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 c.p.p.; Artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2 c.p.p.: Appeals must be lodged within strict statutory deadlines; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano without examination of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pomati Alessandro, nato a Vigevano il 09.11.1977 avverso la sentenza del 24/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.
b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Ed invero, il ricorso è stato depositato in data 07/02/2023, a fronte di sentenza emessa il 24/11/2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni 15. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 09/12/2022 - decorreva il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, che scadeva dunque in data 08/01/2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/