Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31418/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rizzi Giorgio inadmissible de plano. The appellant raised generic grounds regarding defects in reasoning and the agreed punitive treatment, which the court found insufficient under Article 448 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; An appeal based on generic allegations of reasoning defects or violations of law without specific factual grounding is inadmissible de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds defects in reasoning de plano dismissal Criminal Procedure Code risarcimento per errore giudiziario riscossione di pene pecuniarie risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Rizzi Giorgio, nato a Fondi il 10/04/2000 avverso la sentenza del 02/12/2022 del Tribunale di Pescara; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Rilevato che il ricorso deduce motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., concernenti vizi di motivazione, peraltro genericamente dedotti con riferimento all'intero impianto argomentativo della sentenza, e di violazione di legge in relazione al trattamento punitivo convenuto tra le parti, non inficiato da illegalità;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere -. -nso Il Preside te