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Sentenza — n. 31414/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for cassation regarding genericity of sentencing arguments and procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31414/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Antonio Musella's appeal inadmissible for failing to critically engage with the lower court's reasoning on sentencing. Musella argued the appeal was generic due to the denial of mitigating circumstances based solely on his criminal record, while the appellate court found the denial grounded in recidivism and the specific nature of his escape. The court rejected this, ruling the appeal merely reiterated the same generic criticism without substantive legal analysis, leading to dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates generic criticisms without critically engaging with the specific reasons given by the decision under review, particularly when the lower court provided a detailed and non-defective motivation for its findings.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal sentencing reduction mitigating circumstances recidivism inadmissibility of appeal procedural violation criminal record attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
Deduce la violazione dell'art. 591, lett.
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Musella Antonio nato a Napoli il 16/3/1970 avverso l'ordinanza emessa il 28 aprile 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Antonio Musella ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione. Deduce la violazione dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. e la carenza ed illogicità della motivazione con la quale è stata ritenuta la genericità delle censure formulate atteso che con il proposto gravame si invocava la riduzione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla sentenza di primo grado sulla sola base dei numerosi precedenti penali da cui è gravato il Musella.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto, omettendo di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, si limita a reiterare la medesima censura già reputata generica dalla decisione impugnata con motivazione puntuale ed immune da vizi. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la genericità del motivo di appello rilevando che la pena era stata determinata nel minimo edittale in considerazione della ritenuta recidiva e che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era fondato sulla pericolosità del ricorrente, desunta dai precedenti penali, e sulle modalità della condotta ascritta in quanto determinata dall'esigenza di incontrare altro ristretto.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Co