Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for generic lack of evidence on addiction and financial capacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking and related offenses. The appellant argued that the conviction relied on generic assumptions regarding addiction, financial capacity, and the functional link between drug possession and trafficking. The court rejected these claims as insufficiently substantiated, noting that the evidence of hiding drugs and fleeing constituted a continuous sequence of conduct warranting the aggravated penalty and confiscation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 61 n. 2 c.p.; Art. 337 c.p.; Art. 73 c.p.; Art. 309/90; The appeal must be specific and grounded in concrete evidence; generic criticisms of the lower court's reasoning or lack of response to specific defenses do not justify cassation.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Algerino Gionata, nato a Foggia il 30/10/1998 avverso la sentenza del 12/05/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato Gionata Algerino avverso la sentenza emessa in data 27 aprile 2021 dal Tribunale di Foggia, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A)(art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) e B)(artt.337, 61 n. 2, cod. pen.) e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo erronea applicazione degli artt. 73, 85-bis d.P.R. n. 309/90, 240-bis, 337, 61 n.2, 131-bis cod. pen. Erroneamente la sentenza ha desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata dal solo dato ponderale. Erroneamente ha desunto la sussistenza del reato di resistenza a p.u. dal mero divincolarsi dell'imputato. Erroneamente ha ritenuto la aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. in assenza di un nesso funzionale tra la condotta ex art. 337 cod. pen. e quella ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
Ingiustificata è la mancata pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in costanza della occasionalità e non particolare gravità dei fatti illeciti. Illegittima è, infine, la confisca delle somme non costituendo profitto del reato di detenzione contestato. 2.2. Con il secondo motivo illogicità manifesta della motivazione in mancanza di risposta alle doglianze difensive sulla responsabilità, in relazione alla dosimetria della pena non commisurata nei minimi edittali, in mancanza di risposta sulla illegittimità della confisca dedotta in appello, e sulla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo e secondo motivo, per i medesimi profili della decisione considerati, sono inammissibili. La censura sulla destinazione allo spaccio delle 43 cipolline di cocaina (pari a 13,1 grammi di sostanza) è generica rispetto alla ritenuta assenza di elementi che inducessero la tossicodipendenza del ricorrente, alla insussistenza di una sua capacità finanziaria a rifornirsi di tale provvista, la consistenza della stessa e il suo occultamento all'interno dello slip mentre era al di fuori della propria abitazione. Del pari generica è la censura sulla affermazione di responsabilità in ordine al reato di resistenza a p.u. rispetto allo spintonamento operato dal ricorrente con il quale egli conseguì una iniziale via di fuga.
Manifestamente infondata sono le censure sulla aggravante teleologica e sulla confisca tenuto conto della genericità delle relative deduzioni in appello. Manifestamente infondata è la censura sull'omesso riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità ineccepibilmente escluso dalla sentenza in base alla complessiva condotta compiuta in rapida sequenza e per conseguire l'impunità dal reato di cui al capo A.
3. Quanto al secondo motivo in relazione alla commisurazione della pena, trattasi di generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C