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Sentenza — n. 31394/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31394/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mauro Galavotti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ferrara nei confronti del ricorrente e di Alex Galavotti, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen. perché estinto per prescrizione e rideterminato la pena in relazione al residuo reato di cui all'art. 336 cod. pen. in mesi sei di reclusione, revocando le statuizioni civili. Deduce due motivi che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente.

Regesto Legislator

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art. 651 cod. pen, art. 336 cod. pen, art. 393-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31394/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale è incorsa nei vizi di violazione di legge e di motivazione nell'escludere che la condotta di cui all'art. 336 cod. pen. sia scriminata ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen. Ciò in quanto, da un lato, la sentenza impugnata, basandosi sulle sole dichiarazioni rese da Alex Galavotti, ha omesso di considerare le dichiarazioni del ricorrente che anche in dibattimento ha riferito di avere percepito come arbitraria la condotta degli operanti che, a suo avviso, avevano fermato immotivatamente il figlio puntandogli contro l'arma di servizio, circostanza, quest'ultima, confermata, sia pure con opinioni divergenti in merito alla direzione dell'arma, dai testi Ladisa, Cucurachi e Manfredini.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità violenza di Stato minaccia contro le autorità difesa d'ufficio rifiuto del servizio militare rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 651 cod. pen
Mauro Galavotti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ferrara nei confronti del ricorrente e di Alex Galavotti, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen.
art. 336 cod. pen
perché estinto per prescrizione e rideterminato la pena in relazione al residuo reato di cui all'art. 336 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
sia scriminata ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Come anticipato, tale accertamento è tuttavia, precluso dal decorso del termine di prescrizione del reato cosicché, stante la non manifesta infondatezza del motivo e l'impossibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galavotti Mauro nato a Ferrara il 10/1/1962 avverso la sentenza emessa il 10 aprile 2022 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. Federica Scagnolari, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Mauro Galavotti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ferrara nei confronti del ricorrente e di Alex Galavotti, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen. perché estinto per prescrizione e rideterminato la pena in relazione al residuo reato di cui all'art. 336 cod. pen. in mesi sei di reclusione, revocando le statuizioni civili. Deduce due motivi che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente.

Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale è incorsa nei vizi di violazione di legge e di motivazione nell'escludere che la condotta di cui all'art. 336 cod. pen. sia scriminata ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen. Ciò in quanto, da un lato, la sentenza impugnata, basandosi sulle sole dichiarazioni rese da Alex Galavotti, ha omesso di considerare le dichiarazioni del ricorrente che anche in dibattimento ha riferito di avere percepito come arbitraria la condotta degli operanti che, a suo avviso, avevano fermato immotivatamente il figlio puntandogli contro l'arma di servizio, circostanza, quest'ultima, confermata, sia pure con opinioni divergenti in merito alla direzione dell'arma, dai testi Ladisa, Cucurachi e Manfredini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ad avviso del Collegio i motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati, ma, poiché sono ormai decorsi i termini di prescrizione del reato e l'accoglimento del ricorso imporrebbe un annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di accertare l'arbitrarietà o meno della condotta posta in essere da uno degli operanti, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dalle sentenze di merito risulta, infatti, che, nel corso del controllo dell'autovettura condotta da Alex Galavotti, eseguito in quanto era stato notato procedere a velocità "sostenuta" e non fermarsi ad uno stop, il Carabiniere Cucurachi aveva in mano l'arma di servizio.

In tale frangente sopraggiungeva l'imputato che invitava il figlio a non consegnare nulla e, secondo quanto si legge nel capo di imputazione, rivolgendosi agli operanti, li minacciava dicendo: «se toccate mio figlio vi ribalto».Ciò che è rimasto incerto è se il militare puntasse l'arma verso il basso (come sostenuto da Cucurachi), o contro il figlio del ricorrente all'altezza di 45° (come sostenuto dal Carabiniere Ladisa) ovvero ad altezza d'uomo, versione, quest'ultima, che, come dedotto in ricorso, è stata sostenuta non solo dal ricorrente, ma anche dalla teste Manfredini che ha riferito di avere visto l'operante puntare la pistola all'altezza della testa del ragazzo.

Tale divergenza tra le deposizioni testimoniali è stata, tuttavia, ignorata dalla sentenza impugnata che, con motivazione disancorata dalle risultanze probatorie o da regole di esperienza, basandosi su considerazioni di carattere meramente ipotetico legate alla possibile precedente commissione di un reato o ad un possibile pericolo per gli utenti della strada, ha escluso la configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche in forma putativa, ritenendo che l'operante si sia limitato ad assumere una posizione di copertura del collega che stava procedendo al controllo dei documenti, posizione che la stessa Corte territoriale, riconosce come «peculiare rispetto a quella solitamente adottata durante i controlli stradali».

In disparte ogni considerazione sulla scarsa tenuta logica di siffatta argomentazione, rileva il Collegio che l'accertamento dell'esatta direzione dell'arma assume una valenza dirimente al fine di verificare la legittimità o arbitrarietà della condotta dell'operante. Come anticipato, tale accertamento è tuttavia, precluso dal decorso del termine di prescrizione del reato cosicché, stante la non manifesta infondatezza del motivo e l'impossibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.