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Sentenza — n. 31169/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aiding and abetting robbery by denying specific mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Pasquale Pietroluongo's appeal against his conviction for aiding and abetting robbery. The appellant argued that the lower court ignored his friendship with the fugitive and failed to apply specific non-punishability clauses. The court upheld the conviction, stating the defendant's conduct of providing shelter and denying the fugitive's presence constituted the crime, while discretionary sentencing decisions were not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 260 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation holds that appeals regarding discretionary sentencing decisions based on specific non-punishability clauses or generic mitigating circumstances are inadmissible if they do not manifestly violate the law or constitute mere factual complaints.

Parole chiave

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aiding and abetting robbery non-punishability clause generic mitigating circumstances discretionary sentencing review inadmissible appeal grounds favoreggiamento frode nel pignoramento partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
1.3 Vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Sez. 6, n. 6662 del 06/12/2016
Sez. 6, n. 22523 del 23/01/2003
Sez. 6, n. 22523 del 23/01/2003, Picone, Rv.
Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019
Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv.
Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015
Pertanto, stante la manifesta infondatezza di siffatto rilievo, il suo mancato esame da parte della Corte di appello non può comportare, dunque, l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv.
art. 131-bis cod. pen
1.3 Vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante la durata particolarmente circoscritta nel tempo della condotta ascritta e l'assenza di precedenti specifici.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 6662 del 06/12/2016
Sez. 6, n. 22523 del 23/01/2003
Sez. 6, n. 22523 del 23/01/2003, Picone, Rv.
Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019
Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv.
Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015
Pertanto, stante la manifesta infondatezza di siffatto rilievo, il suo mancato esame da parte della Corte di appello non può comportare, dunque, l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pietroluongo Pasquale nato a Mugnano Di Napoli il 14/9/1983 avverso la sentenza emessa il 6 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Pasquale Pietroluongo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di favoreggiamento commesso in quanto, subito dopo la consumazione di una rapina da parte di Luigi Femiano, nel corso della successiva attività di indagine dei Carabinieri di Sant'Antimo, negava che il Femiano si trovasse presso la sua abitazione dove, invece, veniva rintracciato, nascosto all'interno del bagno. Deduce cinque motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato e, soprattutto, alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, desunto dai precedenti penali del ricorrente e dai suoi rapporti di amicizia con il Femiano.

Ad avviso del ricorrente la motivazione è illogica e contraddittoria laddove sostiene che lo stesso fosse consapevole di ospitare un soggetto ricercato dalle forze dell'ordine, omettendo di considerare:

a) che la ragione dell'ospitalità andava ricercata nel pregresso rapporto di amicizia e/o di parentela con il Femiano che, peraltro, veniva accolto nell'abitazione del ricorrente unitamente a moglie e figlio in quanto mandati via dall'abitazione dei suoceri;

b) che i fatti sono accaduti in piena notte e che gli operanti hanno posto la domanda (se il Femiano si trovava presso la sua abitazione) al ricorrente una sola volta;

c) che Femiano svolgeva l'attività di custode e poteva contare su ben settantacinque appartamenti come rifugio;

d) l'inidoneità della condotta tenuta dal ricorrente a far esistere gli operanti dalle ricerche di Femiano (che veniva rintracciato nel bagno). 1.2 Vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della condotta ascritta nella fattispecie tentata, essendo stato contestato, non di avere offerto ospitalità al Femiano, ma di avere negato che questo si trovava nell'abitazione del ricorrente. 1.3 Vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante la durata particolarmente circoscritta nel tempo della condotta ascritta e l'assenza di precedenti specifici. 1.4 Vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte omesso di considerare le ragioni di solidarietà che hanno determinato il ricorrente ad ospitare il Femiano. 1.5 Vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all'invocata riduzione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto che nel corso del dibattimento il teste Di Giorgio non è stato in grado di chiarire se la richiesta relativa alla presenza del Femiano nell'abitazione del ricorrente fu formulata una o più volte.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, omettendo ogni confronto critico con la sentenza impugnata, è interamente versato in fatto e tende a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione della vicenda. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici ha, infatti, affermato la responsabilità del ricorrente e desunto il dolo del favoreggiamento considerando non solo i precedenti per rapina del ricorrente ed il suo rapporto di amicizia con Femiano ma, soprattutto, l'assenza di valide ragioni per negarne la presenza nella sua abitazione all'atto del controllo da parte dei Carabinieri.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, il favoreggiamento è un reato di pericolo a forma libera che si commette ponendo in essere un'azione di per sè idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, sicché il reato si consuma indipendentemente dal conseguimento di questo effetto; ne consegue che il tentativo è configurabile solo allorchè si compiono atti idonei ed univocamente volti ad aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni, ma l'azione non viene portata a termine per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 6, n. 6662 del 06/12/2016, dep. 2017, Calore, Rv. 269541;

Sez. 6, n. 22523 del 23/01/2003, Picone, Rv. 225971). 3.1 La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi e coerente con la giurisprudenza sopra esaminata, ha legittimamente ritenuto consumato il reato ponendo l'accento sulla condotta tenuta dal ricorrente, consistita nell'assicurare al Femiano la disponibilità dell'abitazione e nel negare la sua presenza nel corso del controllo da parte dei Carabinieri. Rileva, inoltre, il Collegio che anche dalla descrizione della condotta contenuta nel capo di imputazione la condotta di "aiuto" è riferibile a tale duplice profilo della condotta tenuta dal ricorrente, cosicché deve escludersi qualunque violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (cfr.

Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02).

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Rileva, infatti, il Collegio che sebbene la Corte territoriale abbia erroneamente fatto riferimento a precedenti penali non specifici del ricorrente, il diniego dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità è, comunque, fondato sulla esclusione della particolare tenuità del fatto in considerazione delle modalità della condotta tenuta dal ricorrente. Pertanto, trattandosi di un giudizio discrezionale riservato al Giudice di merito, formulato in termini non manifestamente illogici né arbitrari, lo stesso non è censurabile in questa Sede. 5.11 quarto motivo è inammissibile in quanto si risolve in una doglianza anch'essa versata in fatto e, comunque, manifestamente infondata.

A fronte di una pena comminata in misura notevolmente inferiore al massimo edittale, la Corte territoriale ha ritenuto di confermare il giudizio commisurativo formulato dal primo Giudice, ribadendo il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sottolineando anche l'avvenuta esclusione della recidiva. Tale giudizio non è stato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente che si è limitato a lamentare l'omessa riduzione del trattamento sanzionatorio inflitto in considerazione, soprattutto, dell'incertezza in ordine alla reiterazione della richiesta relativa alla presenza del Fimiano nell'abitazione del ricorrente.

Come anticipato, si tratta di una doglianza non consentita in questa Sede, in quanto interamente versata in fatto, e comunque, relativa ad un elemento inidoneo a viziare la commisurazione del trattamento sanzionatorio; ciò, soprattutto, alla luce di quanto sopra esposto in ordine alla consumazione del reato di favoreggiamento personale. Pertanto, stante la manifesta infondatezza di siffatto rilievo, il suo mancato esame da parte della Corte di appello non può comportare, dunque, l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980).

6. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce