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Sentenza — n. 30982/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30982/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la condanna disposta dal Tribunale di Monza nei confronti di Davide Palmieri alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di calunnia (art. 368 cod. pen.) consistita nelle accuse, consapevolmente false, rivolte alle persone offese Unito e Gritti in quattro atti giudiziari. Per 'esigenze di chiarezza, la Corte d'appello antepone alla trattazione dei • rilievi difensivi la descrizione del seguente antefatto. Posto che tra gli imprenditori Gritti e Unito preesistevano stabili e risalenti rapporti commerciali, rendendosi necessario l'intervento di un avvocato, Unito aveva consigliato a Gritti l'avvocato Palmieri, a quel tempo patrono della sua società in altre controversie civilistiche.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Sentenza — n. 30982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, sulla violazione del ne bis in idem. Come rilevato dal giudice di appello, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371, richiamata anche la Procuratore Generale di questa Corte nella memoria scritta.

Parole chiave

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colpa del patrocinatore inadempimento reiterato oltraggio alla corte accuse di abuso mancanze gravi sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la condanna disposta dal Tribunale di Monza nei confronti di Davide Palmieri alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di calunnia (art. 368 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Palmieri Davide, nato a Milano il 23/09/1963 avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; uditi l'avvocato Silvio De Stefano, in difesa della parte civile Patrizia Gritti, che deposita memoria alla quale si riporta, e l'avvocato Simona Merisi, in difesa della parte civile Antonio Mario Aldo Unito, la quale si riporta alla memoria depositata, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la condanna disposta dal Tribunale di Monza nei confronti di Davide Palmieri alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di calunnia (art. 368 cod. pen.) consistita nelle accuse, consapevolmente false, rivolte alle persone offese Unito e Gritti in quattro atti giudiziari. Per 'esigenze di chiarezza, la Corte d'appello antepone alla trattazione dei • rilievi difensivi la descrizione del seguente antefatto. Posto che tra gli imprenditori Gritti e Unito preesistevano stabili e risalenti rapporti commerciali, rendendosi necessario l'intervento di un avvocato, Unito aveva consigliato a Gritti l'avvocato Palmieri, a quel tempo patrono della sua società in altre controversie civilistiche.

La specifica questione era risolta, ma i rapporti tra Unito e Palmieri si erano nel frattempo deteriorati, avendo il primo contestato alla società del secondo l'omesso pagamento di parcelle, circostanza che avrebbe dato la stura a numerosissimi procedimenti da allora susseguitisi (più di 320 le sole cause civili). Pertanto, Unito metteva al corrente Gritti di tale circostanza. Nel 2007 Gritti revocava il mandato all'avvocato Palmieri, ma si accertava che l'iniziativa proveniva dallo stesso Palmieri, il quale aveva consigliato a Gritti, per salvaguardare le sue aziende, di inviare due lettere: la prima, di revoca del mandato allo studio Palmieri e contestuale affidamento ad avvocato riconducibile a Palmieri (lavorava nel suo studio ed anzi nella sua stanza); la seconda, di comunicazione della cessazione del rapporto fiduciario a Unito in cui Gritti avrebbe dovuto testualmente affermare:

«ho fatto come lei mi ha consigliato caldamente chiedendo di non mantenere la minaccia di togliermi il lavoro perché la revoca l'ho fatta per sua richiesta». Gritti revocava il mandato a Palmieri, ma non seguiva l'indicazione di quest'ultimo di inviare la seconda missiva ad Unito. Anzi, scriveva un fax a Palmieri chiedendo ragione di tale suggerimento, posto che i rapporti con Unito erano sempre stati buoni e non percepiva da parte sua alcuna minaccia. Nulla Gritti riferiva ad Unito riguardo a tale interlocuzione, sino a quando apprendeva da questi di essere stata citata a giudizio da Palmieri, quale teste davanti al giudice di pace.

Allora, inviava ad Unito le lettere in questione, lettere alle quali sembra riferirsi in alcuni passaggi il ricorrente.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, avvocato Antonino De Benedetti, articolando i seguenti quattro motivi.2.1. Violazione del ne bis in idem, essendo già stato l'imputato giudicato per gli stessi fatti davanti al giudice di pace di Monza (procc. r.g. 144/2014 e 127/2010) e alla Corte di appello di Milano dove è stato assolto con sentenza definitiva (r.g.n.r. 4990/2015). 2.2. Travisamento della prova e vizio della motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato. Quanto alla vicenda Gritti, la Corte di appello di Milano avrebbe introdotto un dato che non esiste nel processo, cioè che «nessuna delle lettere inviate da Gritti a Palmieri, e non solo quella del 14/6/2007, reca il citato scontrino di trasmissione: a tutte, infatti, è allegato soltanto lo scontrino di trasmissione del 6/12/2012, data in cui la Gritti le ha inviate a Unito, come emerso dalle rispettive deposizioni».

Per contro, l'unica lettera priva del rapporto di trasmissione è quella del 14/6/2007, che Palmieri ha sempre dichiarato di non aver mai ricevuto, non essendoci altre lettere inviate da Gritti a Palmieri, ma esistendo una lettera del 13/6/2007 inviata da Palmieri a Gritti, in cui si narra l'estorsione di Unito nei confronti di Gritti. Introducendo tale argomento, la Corte ha potuto concludere che la lettera fosse vera. Diversamente, e cioè senza la prova che la lettera del 14/06/2007 fosse stata inviata e ricevuta da Palmieri, avrebbe dovuto assolvere Palmieri.

Il dato avrebbe quindi disarticolato il ragionamento dei giudici. Quanto alla falsa testimonianza di Unito, il ricorrente cita passaggi di provvedimenti giudiziari (relativi al mancato pagamento di parcelle da Fondermetal s.p.a. a Palmieri) dai quali si desume che Unito fosse stato ritenuto dai giudici un testimone non credibile, con i conseguenti riverberi sulla responsabilità per calunnia dell'imputato. Quanto alla falsa testimonianza di Granata, la Corte è poi incorsa in un altro travisamento della prova, avendo trascurato informazioni la cui valutazione avrebbe modificato l'esito del suo ragionamento.

Quanto, infine, alla minaccia ai testimoni, i giudici non motivano, se non in modo apparente, perché quanto avvenuto in udienza, prima della deposizione del teste e alla sua presenza, non potesse effettivamente costituire minaccia. Posto che l'informazione, per come è stata data, poteva integrare tale reato, secondo il ricorrente verrebbe meno il dolo di calunnia. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe motivato l'attendibilità del teste Unito, nonostante - sembra affermare il ricorrente - questi avesse reso dichiarazioni mendaci nel corso di un procedimento disciplinare che, nel 2001, aveva condotto la Federazione italiana del Golf ad assumere un provvedimento nei suoi confronti.2.4.

Violazione della legge penale sulla continuazione nel reato. Secondo la Corte d'appello, in ognuno degli atti di quei capi di imputazione Palmieri avrebbe inserito ulteriori accuse ampliando quelle originarie. I giudici incorrono, tuttavia, in un travisamento della prova, introducendo dati che non esistono nel processo dal momento che quella attribuita all'imputato è sempre la medesima accusa basata sugli stessi, come dimostrato dal capo di imputazione di diverso procedimento penale (r.g. 144/2014).

2. Ha presentato memoria, nell'interesse della parte civile Antonio Unito, l'avvocato Simona Merisi, chiedendo che la sentenza impugnata sia confermata con particolare riferimento alle statuizioni civili. Nella memoria si deduce che: il primo motivo di ricorso di Palmieri è palesemente infondato, posto che le vicende oggetto del presente giudizio e quelle oggetto dei procedimenti richiamati dal ricorrente sono, in alcuni casi, affatto diverse e, in altri casi, arricchite di ulteriori particolari, nuovi riferimenti a circostanze concrete e persone coinvolte o comunque di diverse sfumature; il secondo motivo è versato in fatto; il terzo motivo è inammissibile, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza di appello e con quella, ancor più analitica, di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, sulla violazione del ne bis in idem. Come rilevato dal giudice di appello, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371, richiamata anche la Procuratore Generale di questa Corte nella memoria scritta.

Ex multis, anche Sez. 6, n. 3368 del 09/01/2018, Muglia, Rv. 272159; Sez. 6, n.13416 del 08/03/2016, Pasquinelli, Rv. 267269; Sez. 6, n. 44491 del 01/12/2010, A.P., Rv. 248964). Tanto precisato, dalle sentenze di merito, e particolarmente dalla pronuncia di primo grado, si evince che, sebbene spesso reiterate all'indirizzo dei medesimi soggetti e parzialmente coincidenti nel contenuto, le false accuse di Palmieri non sono le medesime, come inferibile anche dal fatto che sono contenute in differenti atti giudiziari e che sono state, dunque, mosse in tempi diversi.1.2.

Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso che, seppure sub specie di travisamento della prova e di vizi della motivazione, mira a sollecitare un apprezzamento delle risultanze probatorie diverso da quello compiuto dal giudice dell'appello, senza peraltro confrontarsi con la motivazione completa e coerente - come tale, anche sotto questo profilo insindacabile in questa sede - del provvedimento impugnato. Ciò vale, ad esempio, con riguardo ai rilievi sulla tracciatura della lettera inviata da Palmieri a. Gritti via fax (contenente la duplice richiesta di cui si è riferito), la cui autenticità è stata motivatamente ritenuta dai giudici di merito, nonché con riferimento alla ritenuta inattendibilità della persona offesa Unito, che il ricorrente vorrebbe desumere, tra l'altro, dal fatto che questi commise in passato un'infrazione nel corso di un torneo di golf (peraltro, come precisano i giudici di primo grado, definita dal provvedimento stesso di modesta entità). 1.3.

Quanto al terzo motivo (erroneamente denominato "quarto" nel ricorso), intitolato alla violazione della disciplina legislativa sulla continuazione, in esso si eccepisce ancora il bis in idem, trascurando anche qui di considerare come i giudici di secondo grado, oltre a richiamare la giurisprudenza sopra citata, avessero specificato che la continuazione era stata correttamente ritenuta in primo grado ed aggiunto che, nel caso di specie, l'imputato, non soltanto aveva presentato quattro denunce in sedi diverse, ma che in ognuna di esse aveva inserito ulteriori accuse, ampliando così quelle originarie.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Unito Antonio Mario