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Sentenza — n. 30763/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30763/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30763/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello ha parzialmente confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Ancona nei confronti di Olena Baskakova per il reato di evasione. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo un unico motivo. Violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputata, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., eseguita anziché al domicilio del difensore di fiducia ad un suo omonimo. A fronte di specifica eccezione, sollevata con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. di cui la sentenza dà atto nell'intestazione, volta ad ottenere la rinnovazione della notifica, la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione.

Regesto Legislator

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art. 121 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30763/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo un unico motivo. Violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputata, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., eseguita anziché al domicilio del difensore di fiducia ad un suo omonimo. A fronte di specifica eccezione, sollevata con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. di cui la sentenza dà atto nell'intestazione, volta ad ottenere la rinnovazione della notifica, la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione.

Parole chiave

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decreto di non luogo a procedere notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione viziata evasione all'obbligo di contribuzione revoca dell'annullamento documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 121 cod. proc. pen
A fronte di specifica eccezione, sollevata con memoria ex art. 121 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Baskakova Olena, nata il 06/04/1980 in Ucraina avverso la sentenza del 10 gennaio 2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso per l'accogliento del ricorso; sentito l'avvocato Rossano Romagnoli, sostituito dall'avvocato Luigi Di Monaco, difensore di Olena Baskakova, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello ha parzialmente confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Ancona nei confronti di Olena Baskakova per il reato di evasione.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo un unico motivo. Violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputata, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., eseguita anziché al domicilio del difensore di fiducia ad un suo omonimo. A fronte di specifica eccezione, sollevata con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. di cui la sentenza dà atto nell'intestazione, volta ad ottenere la rinnovazione della notifica, la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 2.La notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputata è stata eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato (non eletto come scritto nel ricorso), dove i Carabinieri non l'avevano trovata, all'indirizzo PEC massímornonaldi67@ordineavvocatifermopec.it , appartenente all'avvocato Massimo Monaldi, del foro di Fermo, con studio a Grottazzolina, Corso Vittorio Emanuele II numero 39, omonimo dell'avvocato di fiducia dell'appellante, Massimo Monaldi con studio a Fermo, Corso Cavour numero 43, il cui corretto indirizzo era stucholegaleavvocatornassimomonaldiePpec.it.

In tema di notificazione al difensore, nell'ipotesi di omonimia fra più avvocati dello stesso foro, aventi nome e cognome identici, come nella specie, è ovviamente compito della cancelleria (e dell'ufficiale giudiziario) provvedere alla giusta individuazione per eseguire gli avvisi di legge. Invece, nonostante la memoria ex art. 121 cod. proc. pen., di cui la sentenza fa espressa menzione nelle conclusioni delle parti, avesse sollevato l'eccezione per ottenere la rinnovazione della notifica al difensore di fiducia, la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.

Ne consegue che, versandosi in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., peraltro anche tempestivamente proposta, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio in quanto il processo di appello è stato celebrato in assenza del difensore di fiducia, con notifiche ad un suo omonimo, e trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona per la celebrazione di un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla