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Ordinanza — n. 30574/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30574/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30574/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sorra Xhesian, nato a Bitonto il 12/07/2001 2.Iuliano Raffaele, nato a Bitonto il 27/09/2001 avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna. OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero,, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/201.8, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30574/2023 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero,, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/201.8, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena modalità di calcolo dell'ammenda riscossione di pene pecuniarie revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Sorra Xhesian, nato a Bitonto il 12/07/2001 2.Iuliano Raffaele, nato a Bitonto il 27/09/2001 avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna. OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero,, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/201.8, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso