Criminal appeal dismissed for inadmissibility; requalification of offense is not an abnormality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible, ruling that the Public Prosecutor's request for non-prosecution was rejected and replaced with a formal charge of contract breach rather than fraud. The appellant argued this change in legal characterization violated their right to defense and constituted an abnormality. The Court held that requalifying the same factual conduct under a different statutory provision is a standard judicial power and does not render the order abnormal or unappealable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 409 cod. proc. pen.; Art. 50 cod. proc. pen.: The Court established that requalifying the same factual conduct under a different legal provision is not an abnormality and does not justify an appeal against the order to prosecute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Passini Alessio, nato il 29/04/1976 a Bologna avverso l'ordinanza in data 07/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Alessio Passini, in proprio e quale legale rappresentante di SACA società cooperativa a r.l. ha presentato ricorso, tramite il suo difensore, avverso l'ordinanza in data 7/1/2023 del G.i.p. del Tribunale di Pescara, con cui, anziché accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero in relazione al reato di cui all'art. 356 cod. pen., era stata ordinata nei confronti di Passini e della società l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 355 cod. pen., previa riqualificazione del fatto, sul rilievo della mancanza della malafede contrattuale e di maliziosi espedienti e della configurabilità dell'inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
2. Nel motivo di ricorso si deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata con violazione degli artt. 50 e 409 cod. proc. pen., 24, 111 e 112 Cost.Segnala che dopo l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., nel quale si formulava una contestazione ex art. 355 cod. pen., era stata inviata una memoria difensiva, 'cui seguiva l'interrogatorio dell'indagato e la presentazione di ulteriore memoria correlata anche alle dichiarazioni di vari soggetti. Il P.m. presentava richiesta di archiviazione avverso la quale presentava opposizione la società Paris Tour, concorrente di SACA, che si era aggiudicata l'appalto pubblico.
Fissata l'udienza, il G.i.p. emetteva l'ordine di imputazione coatta per il reato di cui all'art. 356 cod. pen. L'ordinanza avrebbe dovuto reputarsi abnorme in quanto emessa per reato diverso da quello oggetto della richiesta, così da incidere sulle prerogative del P.m. e da pregiudicare il diritto di difesa del ricorrente, che nella memoria difensiva aveva confutato gli elementi che avrebbero connotato una frode, ma non aveva potuto confrontarsi con la diversa accusa di inadempimento. Il provvedimento risultava emesso fuori dei casi consentiti e tale da determinare una situazione di stasi.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve premettersi che avverso il provvedimento con cui il g.i.p. ordina l'imputazione, respingendo la richiesta di archiviazione, non è previsto un mezzo di impugnazione. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha prospettato un profilo di abnormità, ravvisato nell'indicazione di un reato diverso rispetto a quello che formava oggetto della richiesta del P.m.
3. Anche in tale ottica il ricorso risulta manifestamente infondato. E' noto invero che l'ordine di imputazione per un reato diverso da quello che forma oggetto della richiesta di archiviazione vulnera nel contempo la sfera di autonomia del pubblico ministero e le facoltà difensive dell'indagato, dando luogo ad un profilo di abnormità, in guanto si tratta di un provvedimento che si colloca al di fuori dell'ordinamento ed esorbita dalle facoltà del g.i.p. ed è dunque censurabile con il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786). D'altro canto, la legittimazione al ricorso è stata specificamente riconosciuta anche all'indagato, in quanto direttamente interessato a rimuovere quel provvedimento (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581).
4. Nondimeno, deve rilevarsi che ben diversa da quella oggetto dell'orientamento richiamato è la situazione caratterizzata non dall'individuazione di un diverso reato, ma dalla diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, nella sua dimensione storica, mediata dalla valorizzazione di elementi comuni. In tal senso si è del reato specificamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha espressamente riconosciuto la legittimità della diversa qualificazione del fatto (sul punto, in motivazione, Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, cit.: nello stesso senso, Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, Di Cillo, Rv. 281441;
Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Guarnieri, Rv. 268138; Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Giovinazzo, Rv. 264509, secondo cui «non è abnorme ne' in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero»).
5. Ciò posto, si rileva che nel caso di specie è stata operata dal G.i.p. una riqualificazione del fatto, essendo stata ordinata l'imputazione per il reato di cui all'art. 355 cod. pen., dopo che la richiesta era stata formulata per il reato di cui all'art. 356 cod. pen. Va invero richiamato l'orientamento consolidato (Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267; Sez. 6, n. 29374 del 14/09/2020, Sale, Rv. 279679) in forza del quale «ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (In motivazione, la Corte ha precisato che proprio il profilo relativo alla malafede contrattuale è l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture)».
Alla luce di tale analisi risulta evidente che il G.i.p. ha inteso escludere l'elemento che avrebbe consentito di ricondurre il fatto all'ipotesi di cui all'art. 356 cod. pen., ma non anche l'ulteriore elemento che, secondo il giudice, connotava il fatto, così da consentirne la sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 355 cod. pen. Si tratta dunque di operazione rientrante tra le facoltà attribuite al giudice per le indagini preliminari, risultando per contro radicalmente infondata, in quanto contrastante con principi consolidati, la doglianza posta alla base del ricorso.
6. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm