Sentenza — n. 30384/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, in quanto, sebbene deduca formalmente soltanto il difetto delle esigenze cautelari, sollecita un diverso apprezzamento del quadro indiziario, precluso al giudice di legittimità, peraltro riproponendo censure cui il giudice del riesame aveva risposto in modo ampio e non illogico. 2.1. Nella motivazione sono analiticamente indicati gli elementi da cui sono desunte le ipotizzate condotte ostruzionistiche - verifiche continue e pretestuose - della Polizia Locale nei confronti di Siani, pur regolarmente autorizzato all'occupazione di una certa porzione di suolo pubblico di Battipaglia, per lo svolgimento della sua attività di commercio al dettaglio ambulante, specificando che elementi sono rappresentati non soltanto alle dichiarazioni della persona offesa - la cui credibilità è peraltro liberamente apprezzabile dai giudici di merito (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 323 cod. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30384/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente: SENTEN:ZA sul ricorso proposto da Falcone Franco, nato a Battipaglia il 13/01/1983 avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta E>i Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato Giuseppe Russo, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, confermava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Franco Falcone, indagato per concorso nei delitti di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), tentata concussione (artt. 56 e 317 cod. pen.) e calunnia.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore di Franco Falcone, avvocato Giuseppe Russo, il quale articola un unico motivo di ricorso in cui deduce errata applicazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in rapporto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente eccepisce la unidirezionalità del percorso investigativo, pregiudizialmente teso ad accreditare il narrato di Siani, come dimostrato da numerosi elementi. Tra questi il ricorrente cita la tempestività con cui (già il 02/01/2023) il pubblico ministero procedente ha emesso avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. dopo la denuncia di Siani (29/12/2022), laddove nell'ordinanza impugnata si afferma che, per contro, la denuncia presentata da Falcone contro il Siani richiedesse un'attività di riscontro.
Né, a riprova di un atteggiamento imparziale, si sarebbe potuto addurre - come ha fatto il Tribunale - che, dopo la denuncia di Falcone, anche nei confronti di Siani era stato aperto un procedimento penale, dal momento che non avrebbe potuto essere diversamente, essendo l'azione penale obbligatoria. Ancora, il pubblico ministero non ha evaso l'istanza di Falcone, il quale - esercitando un proprio diritto - aveva chiesto di essere sentito dal pubblico ministero procedente dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini relativo all'aggressione lamentata da Siani.
Per contro, ai fini delle esigenze cautelari, sono state valorizzate circostanze che costituiscono semplicemente esercizio del diritto di difesa, quali la presenza di Falcone all'udienza - peraltro pubblica - in cui era sentito come teste Siani (10/01/2023): nonostante Falcone fosse interessato, in qualità di imputato in procedimento connesso, ad ascoltare le dichiarazioni del teste; nonostante all'udienza vi fossero altri coimputati, alla cui presenza non è stato, tuttavia, attribuito analogo peso; nonostante l'esame di Siani si sia svolto in un clima di assoluta serenità, anche perché il teste ha chiesto ed ottenul:o che il Tribunale procedesse a porte chiuse.
Neutra sarebbe, inoltre, la presentazione della denuncia di Falcone a Siani, posto che Siani è stato sentito la mattina del 10/01/2023 e Franco Falcone ha presentato denuncia nel pomeriggio di quel giorno, sicché non poteva averlo voluto intimidire. Altrettanto irrilevante è che Falcone, in data 25/01/2023, non abbia voluto presentarsi alla Guardia di Finanza di Battipaglia per essere sentito a sommarie informazioni, non nutrendo comprensibilmente egli più fiducia nell'operato delle forze dell'ordine. Non corrisponde poi al vero quanto affermato nell'ordinanza impugnata, e cioè che l'aggressione di Siani, denunciata da Falcone, non sia stata riscontrata da testimoni, avendo Falcone, al contrario, indicato due testimoni che - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale - ne hanno sostanzialmente confermato le affermazioni.
Ciò, per tacere del fatto che le condizioni mediche di Falcone sono state accertate dai sanitari dell'ospedale di Battipaglia e regolarmente refertate, a dimostrazione dell'assenza di intenti calunniatori. Infine, si sottolinea l'inesistenza dei rapporti tra Franco Falcone Francesco Falcone, evidenziandosi come il secondo sia sospeso dalle funzioni di consigliere comunale di Battipaglia, il che rende impossibile la reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, sebbene deduca formalmente soltanto il difetto delle esigenze cautelari, sollecita un diverso apprezzamento del quadro indiziario, precluso al giudice di legittimità, peraltro riproponendo censure cui il giudice del riesame aveva risposto in modo ampio e non illogico. 2.1. Nella motivazione sono analiticamente indicati gli elementi da cui sono desunte le ipotizzate condotte ostruzionistiche - verifiche continue e pretestuose - della Polizia Locale nei confronti di Siani, pur regolarmente autorizzato all'occupazione di una certa porzione di suolo pubblico di Battipaglia, per lo svolgimento della sua attività di commercio al dettaglio ambulante, specificando che elementi sono rappresentati non soltanto alle dichiarazioni della persona offesa - la cui credibilità è peraltro liberamente apprezzabile dai giudici di merito (Sez.
U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) - ma anche riscontrati, per esempio, dalle sommarie informazioni rese dal commercialista e della compagna nonché socia di Siani. Analogamente, da sommarie informazioni degli agenti della polizia municipale e da registrazioni è desunto che le condotte in oggetto furono realizzate dai primi non di propria iniziativa, bensì su indicazione di Francesco Falcone, consigliere comunale di Battipaglia e zio del ricorrente Franco Falcone, quest'ultimo interessato ad occupare la porzione di suolo pubblico di Siani in quanto gestore di fatto della ditta di sua madre Palladino Sabata, anch'essa esercente attività di commercio al dettaglio ambulante.
Ancora, i giudici hanno basato la propria valutazione sull'emersione di irregolarità amministrative a favore della ditta riconducibile all'indagato. Hanno argomentato dai tentativi collaterali di "persuasione" realizzati da Francesco Falcone (lo zio dell'indagato) su Siani, cui il primo promise un contratto della durata di dieci anni per l'occupazione di altra zona, assicurandogli altresì che si sarebbe direttamente occupato degli allacci di acqua ed energia e che non avrebbe avuto "fastidi". Hanno riferito delle aperte minacce rivolte dall'indagato a Siani che, a riscontro, ha pure allegato messaggi telefonici.
Logicamente motivate appaiono, poi, le ragioni per cui i giudici hanno ritenuto che la presenza di Franco Falcone all'udienza (10/01/2023) durante la quale è stato escusso Siani nel procedimento a carico di Francesco Falcone fosse sorretta da un intento intimidatorio, essendo stata tale presenza posta in relazione con le minacce rivolte dall'indagato alla persona offesa quando, incontrato casualmente (il 29/12/2022) Siani, gli intimava di non fare, all'udienza, il nome dello zio. Non ultimo, quanto all'ipotesi di calunnia, nel provvedimento impugnato si spiega che Franco Falcone depositò una denuncia nei confronti di Siani accusandolo di averlo aggredito fisicamente, ma si dà nel contempo atto che il medico che refertò Franco Falcone escluse la corrispondenza al vero di quanto riferito dallo stesso, e cioè che Falcone fosse stato colpito con un corpo contundente (mazza da baseball), con ciò revocando in dubbio la credibilità della sua narrazione.
Né - si precisa - l'attendibilità dell'indagato è ripristinata dalle dichiarazioni rese, peraltro a distanza di considerevole tempo dai fatti del 29/12/2022 (e all'indomani della spedizione del titolo cautelare nei confronti del ricorrente), dalle persone individuate da Falcone come testimoni, posto che, oltretutto, uno dei due ha dichiarato di non aver assistito alla lite e l'altra di non essere in grado di individuare con precisione il ruolo dei protagonisti della stessa. 2.2. Inconferente è infine che il pubblico ministero non abbia evaso l'istanza di Falcone, il quale aveva chiesto di essere sentito dal pubblico ministero procedente dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini relativo all'aggressione lamentata da Siani, posto che tale vizio nulla ha a che fare con la valutazione dei presupposti della misura cautelare, come d'altro già rilevato nel provvedimento impugnato. 2.3.
Quanto alle esigenze cautelari, oltre a replicare dettagliatamente alle deduzioni riproposte nel ricorso sull'asserita unidirezionalità delle investigazioni, i giudici desumono il rischio di inquinamento della prova dalle reiterate minacce di morte all'indirizzo della persona offesa e dal carattere aggressivo del ricorrente, incapace di autocontrollo. In tema, poi, specificamente, di concretezza ed attualità del pericolo, lungi dal limitarsi a richiamare la sola gravità del titolo di reato, i giudici argomentano ampiamente dalle modalità del fatto e dai precedenti penali dell'indagato, precisando, tra l'altro, quasi testualmente, che risultanze investigative successive 03,5 all'ordinanza cautelare del 13 giugno 2022 (con cui, il Giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo confermato il quadro indiziario„ aveva escluso le esigenze cautelari) hanno attestato la non occasionalità delle condotte di Franco Falcone il quale, lungi dall'aver posto in essere atti criminali isolati ed estranei al contesto in cui maturavano, manifestava la forza e la stabilità del piano criminoso posto in essere in origine con lo zio, articolato in plurime e non isolate condotte criminose intimidatorie, finalizzate a perseguire la sua utilità, rendendo così evidente la professionalità di Franco Falcone nel settore della criminalità, attestata altresì dal certificato giudiziale (che annovera plurime condanne in materia di gioco e scommesse, inosservanza dell'obbligo di comparizione all'autorità di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame