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Sentenza — n. 30377/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for nullity due to radical change in charge and lack of reasoning on new facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30377/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal judgment without remittal, finding it null under Article 522 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued the first-instance conviction was invalid due to a radical requalification of the charge from external conspiracy to simple association, which allegedly lacked a criminal program. The court rejected this, noting the factual basis for the new charge existed in the evidence and that the appeal court failed to properly address the substantive differences between the original and new accusations.

Regesto Legislator

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Art. 522, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; The appeal court must explicitly address the substantive differences between the original and new charges when a radical requalification occurs, and the lack of reasoning on the existence of a criminal program constitutes a nullity.

Parole chiave

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radical requalification of charge nullity of appeal judgment criminal program requirement Article 522 Criminal Procedure Code Article 129 Criminal Procedure Code corruzione elettorale appartenenza politica affiliazione esterna

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 522, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agatino Lino Mancusi a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo nullità della sentenza ex art. 522, comma 2, cod.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
e mancanza di motivazione anche in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Era stata devoluta in appello la questione della nullità derivante della diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.
Art. 416 cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza, a seguito di gravame inteposto dall'imputato Agatino Lino Mancusi avverso la sentenza emessa il 3 luglio 2020 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale, previa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 416 cod.
Art. 110-416-bis cod. pen.
art. 416 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza, a seguito di gravame inteposto dall'imputato Agatino Lino Mancusi avverso la sentenza emessa il 3 luglio 2020 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale, previa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen.
art. 518 cod. proc. pen
per inosservanza dell'art. 518 cod. proc. pen.; erronea applicazione degli artt.
art. 86 d.P.R. n. 570/1960
art. 416-bis cod. pen
quella mafiosa ex art. 416-bis cod. pen.
art. 522 cod. proc. pen
Rileva questa Corte che alla deduzione in appello della nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cassazione, sez. 1, n. 48437/2019
sez. 1, n. 48437/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mancusí Agatino Lino, nato a Pietrapertosa il 03/09/1953 avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore dell'imputato, avv. Eliana Saporito in sostituzione dell'avv. Donatello Cimadomo, che ha chiesto l'accogliimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza, a seguito di gravame inteposto dall'imputato Agatino Lino Mancusi avverso la sentenza emessa il 3 luglio 2020 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale, previa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. della originaria accusa di cui agli artt. 110 - 416-bis cod. pen. in relazione al "clan Cossidente", è stato dichiarato non doversi nei confronti del predetto imputato per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agatino Lino Mancusi a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo nullità della sentenza ex art. 522, comma 2, cod. pen. per inosservanza dell'art. 518 cod. proc. pen.; erronea applicazione degli artt. 416 e 110-416-bis cod. pen. e mancanza di motivazione anche in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Era stata devoluta in appello la questione della nullità derivante della diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 416 cod. pen. rispetto alla originaria contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa con il capovolgimento della posizione del ricorrente, divenuto capo promotore della nuova associazione semplice, e di quella del Cossidente, che da capo della precedente mafiosa diviene partecipe della nuova, rientrando nei poteri del giudice di appello il rilievo della relativa questione ancorchè non specificamente dedotta una volta investito della questione di merito sulla sussistenza dell'addebito.

Invero, alla Corte di appello era stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado dovendosi assolvere l'imputato dal reato sub A originariamente ascrittogli così come, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al reato di associazione a delinquere semplice per evidente insussistenza della prova del fatto per il quale nel frattempo era maturata la prescrizione, dovendo la formula liberatoria di merito prevalere sulla declaratoria di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., per violazione dell'art. 518 cod. proc. pen., nella parte relativa al fatto nuovo.

La Corte di appello non ha tenuto conto della definitiva esclusione della esistenza del clan Cossidente come pure di una associazione semplice con a capo il Cossidente, a seguito della sentenza emessa dalla Cassazione, sez. 1, n. 48437/2019 nei confronti di Cossidente ed altri, così ponendo nel nulla l'ipotesi di concorso esterno in tale predetta associazione mafiosa o semplice che sia. Posto che non può ritenersi sussistente per automatismo una associazione semplice per il solo fatto della esclusione di una associazione mafiosa, si è passati da una ipotesi che vedeva il Mancusi avvalersi di una consorteria mafiosa per condizionare, attraverso il potere proprio del metodo che la caratterizza, la imminente competizione elettorale ad un diverso schema che fa leva sulla corruzione dell'elettore, con la predetta inversione dei ruoli tra il Mancusi ed il Cossidente e con un programma delittuoso orientato alla corruzione elettorale ex art. 86 d.P.R. n. 570/1960, così manifestandosi la sostanza di un fatto "nuovo" ritenuto nella sentenza di primo grado.

La Corte di appello, come il Tribunale, si è esibita in un sostanziale non liquet in ordine alla originaria contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa e non ha considerato la mancanza di prova in ordine alla associazione semplice, desunta da sole captazioni che riguardavano due corruzioni elettorali (Mancusi - Campanella e Mancusi-Cossidente) ed un terzo episodio che evidenzia una richiesta di voto rivolta da Cossidente a Ruggiero con riferimento ad una presunta promessa di Mancusi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza richiamando la sentenza emessa dalla Corte di cassazione n. 19321 del 10/6/2016 con la quale era stata annullata senza rinvio la sentenza di appello nel processo cd. "Potenza calcio" riqualificando come associazione a delinquere ex art.416 cod. pen. quella mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. originariamente contestata a riguardo del clan Cossidente. Ha negato, inoltre, sussistere le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della sostanza dell'accordo tra il Campanella ed il Mancusi circa l'assunzione del primo, effettivamente avvenuta per dieci mesi e della richiesta di voti avanzata dal Mancusi (desunta da alcune deposizioni).

3. Rileva questa Corte che alla deduzione in appello della nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. (v. pg. 8 e SS. dell'appello), la Corte ha opposto senz'altro la legittima riqualificazione del fatto originariamente contestato ritenendo insussistenti le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in ordine a tale riformulazione dell'accusa.

4. Ritiene la Corte che debba essere innanzitutto censurata l'affermazione secondo la quale, nella specie, si sia trattato di una sola riqualificazione del fatto. Per giungere a tale affermazione la Corte di appello si è appoggiata al solo richiamo di principi in diritto e ad una derubricazione dell'associakone mafiosa in associazione semplice relativa ad altro procedimento, senza considerare le puntuali deduzioni in sede di appello che facevano leva sulla completa diversità dell'accusa individuata dalla prima decisione rispetto a quella originariamente contestata all'imputato.

La originaria prospettiva accusatoria ascriveva al Mancusi il contributo esterno al clan mafioso capeggiato dal Cossidente assicurando la sistemazione lavorativa di suoi membri e l'agevolazione nell'affidamento di servizi, ottenendo in cambio dal clan e dai suoi uomini l'appoggio elettorale per le elezioni comunali del 2004 (per il correo Biscione) e per le elezioni regionali del 2005 (per lo stesso Mancusi). Quella individuata dal primo giudice - e per la quale questi dichiarava la prescrizione - si poggiava sulla realizzazione di alcune riunioni operative - desunta dal compendio captativo - finalizzate alla commissione di reati di corruzione elettorale, ritenute innestate sulla esistenza di basi logistiche per lo svolgimento delle riunioni e su una organizzazione di persone costituita da più soggetti stabilmente in contatto tra loro (v. pg. 18 della prima sentenza).

Di tale compagine associativa ne erano promotori alcuni esponenti politici : l'attuale ricorrente con il Biscione, da un lato, e lo Scaglione , dall'altro, che - sempre secondo la ricostruzione della prima sentenza - "coordinavano l'attività degli altri aderenti, coadiuvati, in particolare da Cossidente e dai membri dell'organizzazione dallo stesso capeggiata" (v. pg. 19, ibidem).

5. Ebbene il radicale mutamento della compagine associativa protagonista dei fatti - designata dalla apicalità del ricorrente e dalla ancillarità del Cossidente in uno allo stesso programma delittuoso perseguito che da mafioso si circoscriveva al solo delitto elettorale - non giustifica la silente posizione della sentenza appellata a riguardo della illegittima introduzione del diverso tema di accusa.

6. In ogni caso, eccentrica rispetto all'obbligo di declaratoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è la sola breve disamina sulla natura dei determinati illeciti accordi elettorali da parte della sentenza impugnata rispetto alla censura difensiva in appello sulla mancanza del necessario programma delittuoso in relazione alla ritenuta associazione semplice.

7. Ritiene, pertanto, il Collegio che i radicali vizi della sentenza impugnata conducono al suo annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

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