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Sentenza — n. 30151/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows appeal against asset seizure, ruling third-party spouse lacks standing to challenge husband's seized property.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Grandinetti's appeal against a lower court's order dismissing his request to annul a real seizure. Grandinetti argued the lower court erred by annulling the seizure only on assets in his name while leaving those in his wife's name intact, claiming this violated the duty to motivate periculum in mora. The court held that while the wife lacks standing to challenge the seizure, the husband, as the actual owner, is fully legitimated to seek restitution of all seized assets, including those formally held by his spouse.

Regesto Legislator

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Art. 321, comma 2; Art. 325 cod. proc. pen.: The court must recognize the applicant's standing to challenge real seizure measures even when assets are formally held by a third party, provided the applicant is the actual owner, to avoid a void in legal protection.

Parole chiave

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real seizure annulment legitimacy to appeal third party spouse periculum in mora asset restitution constitutional guarantee procedural nullity beni di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 321, comma 2, stesso cod., in ordine all'obbligo di motivare in punto di periculum in mora nei casi di sequestro finalizzato alla confisca e agli effetti estensivi sull'intero compendio patrimoniale sequestrato.
Art. 325 cod. proc. pen.
Avverso detto provvedimento Grandinetti, a mezzo del proprio difensore, ha presenta ricorso nel quale deduce un unico motivo con il quale eccepisce la violazione di legge dell'ordinanza del riesame ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 42 della Costituzione
Altrimenti, si verificherebbe un inammissibile vuoto di tutela in relazione a situazione soggettiva avente una precisa garanzia nell'art. 42 della Costituzione.
art. 325 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento Grandinetti, a mezzo del proprio difensore, ha presenta ricorso nel quale deduce un unico motivo con il quale eccepisce la violazione di legge dell'ordinanza del riesame ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in relazione all'art.
art. 42 della Costituzione
Altrimenti, si verificherebbe un inammissibile vuoto di tutela in relazione a situazione soggettiva avente una precisa garanzia nell'art. 42 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 40182
Ciò è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità: sul punto v., da ultimo, Sez. 3 n. 40182 dell'11/10/2022, Lafleur che richiama il conforme orientamento in tema di misure cautelari personali, precisando che tale profilo va necessariamente dedotto in sede di riesame cautelare reale - così Sez.
Sez. U. n. 46201 del 31/05/2018
Sez. 3 n. 26196 del 22/04/2010
Sez. 3 n. 16352 del 11/01/2021
Sez. 3 n. 8625 del 17/02/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Grandinetti Giovanni, nato a Lamezia Terme il 22/05/1970 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 18/10/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'interessato, Avvocato Nicola Rendace, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 18-19 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 3 novembre) ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Grandinetti Giovanni in relazione al sequestro di una serie di beni - indicati ai numeri 232, 233 e 234 del provvedimento genetico del Gip (beni che risultano intestati alla moglie), annullando invece il provvedimento impugnato in relazione ai beni ed ai rapporti bancari e finanziari di cui ai numeri 231 e 235 - intestati all'indagato - disponendo per questi ultimi l'immediata restituzione all'avente diritto.

2. Avverso detto provvedimento Grandinetti, a mezzo del proprio difensore, ha presenta ricorso nel quale deduce un unico motivo con il quale eccepisce la violazione di legge dell'ordinanza del riesame ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in relazione all'art. 321, comma 2, stesso cod., in ordine all'obbligo di motivare in punto di periculum in mora nei casi di sequestro finalizzato alla confisca e agli effetti estensivi sull'intero compendio patrimoniale sequestrato. Sul punto rileva il ricorrente che il provvedimento impugnato risulta illogico e immotivato nella parte in cui si è limitato ad annullare il sequestro dei soli beni intestati all'indagato senza estendere gli effetti dell'annullamento a quelli intestati al terzo interessato (Marra Maria Carmela, moglie dell'indagato).

Ciò in quanto, poiché l'assenza di motivazione circa il periculum integra un vizio genetico del provvedimento impositivo del vincolo reale, gli effetti di detta invalidità originaria non possono che estendersi in via diretta ed indiretta su tutti i beni sequestrati, ivi compresi quelli intestati alla Marra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il sequestro effettuato sui beni di cui è titolare la Marra si è basato sul presupposto che costei - moglie dell'indagato - sia la terza intestaria di beni invece riconducibili al predetto.

2. Grandinetti ha dedotto nella richiesta di riesame che il decreto di sequestro preventivo, privo della motivazione o dell'autonoma valutazione sul fumus commissi delicti o sul perículum in mora, è affetto da nullità generale a regime intermedio. Tale circostanza è riconosciuta dall'ordinanza impugnata che, per tale ragione ha disposto l'annullamento del vincolo reale in riferimento ai beni del predetto. Ciò è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità: sul punto v., da ultimo, Sez. 3 n. 40182 dell'11/10/2022, Lafleur che richiama il conforme orientamento in tema di misure cautelari personali, precisando che tale profilo va necessariamente dedotto in sede di riesame cautelare reale - così Sez. U., n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - come nella specie avvenuto.

3. Il Tribunale del riesame ha però ritenuto inammissibile - in parte qua - la richiesta di restituzione formulata dal Grandinetti, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in materia di misure cautelari reali, i soggetti legittimati alla impugnazione sono il proprietario della cosa, i titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione qualificati (ad esempio, il conduttore di bene immobile; Sez. 3, 22/04/2010 n. 26196 Rv. 247693). L'impugnazione, infatti, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene (giurisprudenza costante: da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 - dep. 29/04/2021, Rv. 281098)» (conforme, Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022, Del Ben, Rv. 282890).

4. Ritiene il Collegio che nella specie l'applicazione di tale principio non possa determinare l'inammissibilità della richiesta di restituzione. Invero, il sequestro dei beni formalmente intestati alla Marra è stato adottato sul presupposto che costei sia terzo soggetto interposto in relazione a beni in realtà appartenenti al marito, indagato. Quindi, la Marra non può considerarsi legittimata a proporre richiesta di riesame e restituzione di detti beni. Né sul punto può invocarsi quanto affermato da Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022, Del Ben, Rv. 282890, secondo cui «In tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto terzo che si assuma interposto, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione presentato dal soggetto presunto interponente che invochi l'insussistenza del rapporto fiduciario, e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'impugnazione, in quanto avente diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene»; la predetta sentenza ha infatti precisato che poiché la legittimazione ad impugnare la misura cautelare reale deve farsi avendo riguardo alla situazione di fatto e di diritto prospettata dal ricorrente - che assumeva di essere estraneo alla titolarità del bene oggetto del sequestro - deve essere dichiarato carente di interesse in relazione ai motivi dedotti in ricorso.

Situazione, dunque, opposta a quanto dedotto dal Grandinetti nel presente ricorso che non contesta affatto la propria titolarità dei beni oggetto del sequestro.

5. In conclusione, a fronte della carenza di legittimazione in capo al terzo interposto - mero titolare formale di beni che il provvedimento cautelare riconduce invece all'indagato, indicato come il reale proprietario dei medesimi - non può che riconoscersi a quest'ultimo la legittimazione a ricorrere avverso il vincolo reale anche in ordine a detti beni. Altrimenti, si verificherebbe un inammissibile vuoto di tutela in relazione a situazione soggettiva avente una precisa garanzia nell'art. 42 della Costituzione. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, c