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Ordinanza — n. 29946/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29946/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29946/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bona Fortunato, nato a Venezia il 11/08/1991 avverso la sentenza del 01/12/2022 del Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di "patteggiamento" è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen„ (peraltro nell'impugnata sentenza il Giudice precisa che dagli atti di indagine emerge che "non deve essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza dei fatti oggetto della contestazione, della loro riconducibilità a quest'ultimo"):

Regesto Legislator

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art. 129 c.p, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29946/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non rientra l'omessa verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Ugualmente, esula dall'ambito di ricorribilità in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta il profilo relativo alla congruità della pena, in ordine alla quale, peraltro, la sentenza impugnata ha fornito sintetica motivazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali disdetta in periodo di prova motivo d'espulsione atti impugnabili motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
pen„ (peraltro nell'impugnata sentenza il Giudice precisa che dagli atti di indagine emerge che "non deve essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza dei fatti oggetto della contestazione, della loro riconducibilità a quest'ultimo"):
art. 129 cod. proc. pen
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non rientra l'omessa verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bona Fortunato, nato a Venezia il 11/08/1991 avverso la sentenza del 01/12/2022 del Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di "patteggiamento" è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen„ (peraltro nell'impugnata sentenza il Giudice precisa che dagli atti di indagine emerge che "non deve essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza dei fatti oggetto della contestazione, della loro riconducibilità a quest'ultimo"):

Infatti, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non rientra l'omessa verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Ugualmente, esula dall'ambito di ricorribilità in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta il profilo relativo alla congruità della pena, in ordine alla quale, peraltro, la sentenza impugnata ha fornito sintetica motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 'con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 onsiglie estensore I