Sentenza — n. 29940/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma con sentenza del 17 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 15 dicembre) ha dichiarato inammissibile l'appello ai soli effetti civili presentato da Risi Carlo, costituito parte civile, nei confronti della pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Cassino in data 8 gennaio 2013, che aveva assolto Risi Carlo dalla contestazione del reato di cui all'art. 380 cod. pen. La Corte territoriale, su eccezione formulata dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto difettasse il necessario requisito della procura speciale legittimante il difensore della parte civile ad appellare la pronuncia di primo grado, dal momento che nel relativo atto non era presente nessun riferimento, neppure implicito, al potere di proporre impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 cod. pen, art. 182 comma 2 cod. proc. pen, art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 29940/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare, va rilevato che nel ricorso in esame non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 573 comma 1 bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2022 - che, come è noto, ha previsto che se «la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». 1.1.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Magnapera Sebastien, Parte civile, nel procedimento nei confronti di Risi Carlo, nato a Fontana Liri il 13/08/1968 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17/10/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto che il ricorso venga accolto; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, Avvocato Gianfranco Iadecola, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 17 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 15 dicembre) ha dichiarato inammissibile l'appello ai soli effetti civili presentato da Risi Carlo, costituito parte civile, nei confronti della pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Cassino in data 8 gennaio 2013, che aveva assolto Risi Carlo dalla contestazione del reato di cui all'art. 380 cod. pen. La Corte territoriale, su eccezione formulata dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto difettasse il necessario requisito della procura speciale legittimante il difensore della parte civile ad appellare la pronuncia di primo grado, dal momento che nel relativo atto non era presente nessun riferimento, neppure implicito, al potere di proporre impugnazione.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso, tramite il proprio difensore, la parte civile Magnapera deducendo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la procura speciale contemplasse anche il potere di proporre impugnazione e che comunque la stessa era suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, va rilevato che nel ricorso in esame non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 573 comma 1 bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2022 - che, come è noto, ha previsto che se «la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». 1.1.
Invero, il ricorso concerne la declaratoria di inammissibilità dell'appello - come si vedrà, erronea - adottata dalla Corte territoriale per difetto di legittimazione del difensore della parte civile appellante. Pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata determina la riapertura della fase preliminare dell'ammissibilità, nel merito, del gravame, devoluta alla sezione penale della Corte territoriale. A ciò si aggiunga che, dopo la pronuncia del dispositivo di questa sentenza e nelle more della stesura della relativa motivazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, all'udienza del 25 maggio 2023, hanno stabilito che la nuova disciplina di cui al cit. comma 1 bis si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della normativa in esame.
Dunque, essa non riguarda il presente ricorso.
2. Nel merito, il ricorso è fondato. Questa Sezione (sent. n. 31362 del 08/05/2018, M., Rv. 273436) ha già avuto modo di affermare il principio in base al quale «è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere. (Fattispecie in cui è stata ritenuta idonea la procura conferita al difensore con la quale gli si attribuiva "ogni facoltà prevista dalla legge", essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre appello avverso la decisione di primo grado)». 2.1.
E' vero che il ricorrente non ha allegato al suo atto di impugnazione copia della procura speciale depositata in primo grado e in contestazione, ma il contenuto della stessa è comunque riportato a pag. 2 della sentenza impugnata. Pertanto, risulta superato il profilo - dedotto dalla difesa dell'imputato - di mancato rispetto del «principio di autosufficienza del ricorso» che trova applicazione nel giudizio di legittimità, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 - dep. 15/02/2021, Cossi, Rv. 280419 - 01). 2.2.
In particolare, risulta che la procura speciale presenta il seguente tenore: «il Magnapera nomina proprio difensore e procuratore speciale l'avvocato Laura Vaccaro "affinchè lo costituisca Parte Civile e la difenda nel presente procedimento penale contro l'imputato meglio indicato nel sovraesteso atto, conferendole ogni potere e facoltà di legge, ivi compreso quello di sottoscrivere il presupposto atto, farsi sostituire da altro difensore, rimettere querela, conciliare, eleggendo domicilio ... ». Trattasi di formulazione ampia che, alla luce del precedente sopra indicato, consente di ritenere che il mandato contemplasse anche la facoltà di impugnare la sentenza di primo grado, il cui esito era stato pregiudizievole per la parte civile.
Le suesposte considerazioni impongono di accogliere il ricorso e conseguentemente di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma,