Sentenza — n. 29933/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che, in accoglimento dell'appello presentato da Roberta Vercillo, ha annullato la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali per la durata di sei mesi applicata all'indagata per il reato di turbata libertà degli incanti, in concorso con terzi, tra cui Marcello Manna (Sindaco del Comune di Rende) ed aggravato ai sensi dell'art.61, n. 9 cod. pen. (capo 23). Il ricorrente deduce vizi cumulativi della motivazione in quanto l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza di gravi indizi in ordine alla fraudolenta predisposizione sia delle note esplicative allegate al primo bando del 29/3/2019, relativo all'affidamento di un centro diurno per minori, che del secondo bando di gara, omettendo di considerare la conversazione intercorsa tra il Sindaco Manna e Annamaria Artese da cui emerge che il secondo bando di gara è stato sostanzialmente "cucito addosso" ai requisiti patrimoniali e di fatturato della cooperativa "Il Melograno".
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29933/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha omesso di considerare che la rinnovazione della procedura di gara in termini più favorevoli alla cooperativa aggiudicataria richiedeva l'imprescindibile cooperazione della Vercillo, quale responsabile unica del procedimento . oltre che Dirigente del settore Servizi al cittadino. Si riporta, al riguardo, la frase della conversazione in cui Manna diceva alla Artese «..abbiamo rimodulato in modo tale che poteva partecipare?». Deduce, inoltre, che la partecipazione effettiva della Vercillo emerge anche dalla conversazione telefonica tra questa e Francesco Minutolo, Responsabile della Centrale Unica di committenza, nella quale la prima riferiva di essere impegnata nella predisposizione del bando di gara in quanto la prima gara era andata deserta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di Vercillo Roberta nata a Cosenza il 6/6/1965 avverso l'ordinanza emessa il 10 gennaio 2023 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. Gianluca Acciardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che, in accoglimento dell'appello presentato da Roberta Vercillo, ha annullato la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali per la durata di sei mesi applicata all'indagata per il reato di turbata libertà degli incanti, in concorso con terzi, tra cui Marcello Manna (Sindaco del Comune di Rende) ed aggravato ai sensi dell'art.61, n. 9 cod. pen. (capo 23). Il ricorrente deduce vizi cumulativi della motivazione in quanto l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza di gravi indizi in ordine alla fraudolenta predisposizione sia delle note esplicative allegate al primo bando del 29/3/2019, relativo all'affidamento di un centro diurno per minori, che del secondo bando di gara, omettendo di considerare la conversazione intercorsa tra il Sindaco Manna e Annamaria Artese da cui emerge che il secondo bando di gara è stato sostanzialmente "cucito addosso" ai requisiti patrimoniali e di fatturato della cooperativa "Il Melograno".
Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha omesso di considerare che la rinnovazione della procedura di gara in termini più favorevoli alla cooperativa aggiudicataria richiedeva l'imprescindibile cooperazione della Vercillo, quale responsabile unica del procedimento . oltre che Dirigente del settore Servizi al cittadino. Si riporta, al riguardo, la frase della conversazione in cui Manna diceva alla Artese «..abbiamo rimodulato in modo tale che poteva partecipare?». Deduce, inoltre, che la partecipazione effettiva della Vercillo emerge anche dalla conversazione telefonica tra questa e Francesco Minutolo, Responsabile della Centrale Unica di committenza, nella quale la prima riferiva di essere impegnata nella predisposizione del bando di gara in quanto la prima gara era andata deserta.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, è illogica la motivazione nella parte in cui, pur dando atto di tale ruolo della Vercillo, esclude poi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito alla fraudolenta predisposizione del bando. Il ricorrente censura, inoltre, l'omesso raffronto tra le dichiarazioni rese dall'indagata in sede di interrogatorio di garanzia, in cui la stessa ha affermato di essere stata l'unica «domina» della procedura di aggiudicazione della gestione del centro alla cooperativa Il Melograno, e quanto emerso dalle intercettazioni tra Manna e la moglie, Nancy Cristaudo, anch'essa coindagata, e tra Manna ed il suo segretario Francesco Donato in merito alle interferenze del Sindaco e del suo staff nellgquestioni relative all'affidamento del centro.
Si riporta al riguardo il contenuto di una conversazione tra Manna e Donato in merito alla riduzione delle ore spettanti pro quota ai soci della cooperativa cui segue la pubblicazione della nota esplicativa ad opera della Vercillo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente rilievo, che il Collegio intende esaminare d'ufficio, della carenza di interesse del ricorrente. Il ricorso deduce, infatti, vizi afferenti la sola valutazione della gravità indiziaria senza nulla dedurre in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Va, al riguardo, ribadito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziarla deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di interesse. Così deciso il 3 maggio 2023