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Sentenza — n. 29925/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29925/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 08/02/2022 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma di quella del Tribunale di Catania in data 15/10/2020, ha rideterminato la pena irrogata a Giancarlo Berretta per il reato di calunnia, consistito nella falsa denuncia di furto di due assegni, con conseguente incolpazione di ricettazione in tal modo rivolta ai due diversi negoziatori dei titoli.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 29925/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Fallone. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'art.546 cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva fatto riferimento ad ammissionE fatte dal ricorrente in sede di esame in ordine al fatto che, a seguito del pagamento di assegno rubato da euro 950,00, avrebbe interloquito con Scilirò che lo avrebbe chiamato a tal fine. Ma in realtà nessuna ammissione in tal senso risultava dall'esame dell'imputato, ciò dando luogo a travisamento della prova. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 81 cod. pen. anche in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Parole chiave

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colpa del patrocinatore istruzione penale per appropriazione indebita accuse di truffa falsa dichiarazione della parte testimone a carico carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Berretta Giancarlo, nato il 28/09/1949 a Catania avverso la sentenza in data 08/02/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 08/02/2022 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma di quella del Tribunale di Catania in data 15/10/2020, ha rideterminato la pena irrogata a Giancarlo Berretta per il reato di calunnia, consistito nella falsa denuncia di furto di due assegni, con conseguente incolpazione di ricettazione in tal modo rivolta ai due diversi negoziatori dei titoli.

2. Ha proposto ricorso Berretta tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.179, comma 2, 525 e 546 cod. proc. pen. All'udienza dell'08/02/2022 era stato dato atto della necessità di rinnovazione degli atti a seguito del subentro nel collegio come presidente del dott. Fallone in luogo del dott. Pivetti: ma, per quanto indicato nella sentenza, il dott. Fallone, pur partecipando all'udienza, non aveva preso parte alla deliberazione e alla redazione e sottoscrizione della sentenza, con conseguente nullità assoluta della stessa, in assenza di indicazione di impedimenti del dott.

Fallone. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'art.546 cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva fatto riferimento ad ammissionE fatte dal ricorrente in sede di esame in ordine al fatto che, a seguito del pagamento di assegno rubato da euro 950,00, avrebbe interloquito con Scilirò che lo avrebbe chiamato a tal fine. Ma in realtà nessuna ammissione in tal senso risultava dall'esame dell'imputato, ciò dando luogo a travisamento della prova. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 81 cod. pen. anche in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

La Corte nel rideterminare la pena, aveva applicato un aumento a titolo di continuazione in ragione del fatto che le persone calunniate erano due. Ma si trattava di ipotesi che non consentiva l'applicazione della continuazione, fermo restando che era stata presentata una denuncia contro ignoti per due blocchetti di assegni e che semmai l'ipotetica calunnia avrebbe potuto configurarsi nei confronti di Schilirò. Inoltre, vi era stata violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 163, comma terzo, cod. pen.

Erroneamente era stata negata la sospensione condizionale, senza considerare che il ricorrente è ultrasettantenne, con conseguente aumento fino ad anni due e mesi sei di reclusione del limite di concedibilità del beneficio.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'annullamento senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione.

4. Il ricorso è stato trattato senza l'intenfento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies, di. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assume rilievo assorbente. La sentenza impugnata reca l'indicazione di un Collegio presieduto dal dott. Riccardo Pivetti e risulta sottoscritta, in qualità di Presidente, dal predetto dott. Pivetti. Tuttavia, dal verbale dell'udienza del 08/02/2022 risulta che era stata rilevata la necessità della rinnovazione degli atti, in conseguenza del subentro, quale Presidente, del dott. Fallone: di seguito, il nuovo Collegio, all'esito della discussione, aveva pronunciato la sentenza. E' di tutta evidenza, dunque/ il vizio che inficia la sentenza, la quale reca un'erronea indicazione del Collegio e soprattutto la firma di un Presidente diverso da quello che aveva concorso ad emettere la decisione.

2. Alla nullità della sentenza non segue tuttavia il rinvio alla Corte territoriale, in quanto nel frattempo è decorso per intero, fin dal marzo 2022, il termine di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, senza che dal confronto tra la sentenza e gli altri motivi di ricorso emergano con evidenza elementi che giustifichino un più ampio proscioglimento. Si impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reat