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Sentenza — n. 29923/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29923/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29923/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato Paolo Lombardi avverso la sentenza emessa in data 11 aprile 2019 dal Tribunale di Foggia, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A (art. 336 cod. pen.),B ( art. 635, comma 2 n. 3, cod. pen.) e C ( artt. 582, 61 n. 2 cod. pen.) ascrittigli e condannato a pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Sentenza — n. 29923/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione memoria illeggibile corrispondenza con il difensore notificazione elettronica diritto a un difensore risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lombardi Paolo, nato a Cagnano Varano il 02/05/1966 avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di appello di I3ari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. Luigi Leonardo Follieri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato Paolo Lombardi avverso la sentenza emessa in data 11 aprile 2019 dal Tribunale di Foggia, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A (art. 336 cod. pen.),B ( art. 635, comma 2 n. 3, cod. pen.) e C ( artt. 582, 61 n. 2 cod. pen.) ascrittigli e condannato a pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'impurato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo inosservanza degli artt. 178, comm a 1 lett. a, 179 e 610, comma 5, cod. proc. pen. in relazione alla omessa citazione del difensore dell'imputato avv. Luigi Leonardo Follieri, classe 1943, con studio in Foggia, con indirizzo pec "avv.luigileonardo follieri@pec.it ", essendo la notifica della citazione in appello destinata all'avv. Luigi Follieri, classe 1974,con studio in Lucera, titolare dell'indirizzo pec "luigifollieri@pecit" 2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 336, 635, 61 n. 2,393-bis co.e pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in base alle sole dichiarazioni della persiona offesa apoditticamente ritenute attendibili e senza richiamare la versione resa dall'imputato a fondamento della prospettata scriminante del comportamento da lui tenuto.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo di ricorso.

2. Invero, dall'esame degli atti risulta la notifica del decreto di citazione in appello all'indirizzo "avv. luigifollieri@pec.it" dell'avv. Luigi Follieri del 1974, difensore diverso da quello che assisteva l'imputato.

3. La fondatezza del motivo consente di apprezzare il decorso del massimo periodo prescrizionale alla data del 14/10/2022, conseguendone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.