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Ordinanza — n. 29156/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29156/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29156/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sicari Sebastiano, nato a Catania il 11.03.1950 avverso la sentenza del 18/11/2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorrente è stato condannato, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Considerato che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è - oltre che manifestamente infondato, non rientrando la non punibilità per particolare tenuità del fatto tra le cause di immediato proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - inammissibile, in quanto esula dai motivi per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29156/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.; Considerato che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è - oltre che manifestamente infondato, non rientrando la non punibilità per particolare tenuità del fatto tra le cause di immediato proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - inammissibile, in quanto esula dai motivi per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento;

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione reati della legge sugli stupefacenti espatrio illegale insufficiente capacità di subire la carcerazione facoltà di astenersi dal testimoniare aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Considerato che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è - oltre che manifestamente infondato, non rientrando la non punibilità per particolare tenuità del fatto tra le cause di immediato proscioglimento di cui all'art.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sicari Sebastiano, nato a Catania il 11.03.1950 avverso la sentenza del 18/11/2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorrente è stato condannato, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Considerato che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è - oltre che manifestamente infondato, non rientrando la non punibilità per particolare tenuità del fatto tra le cause di immediato proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - inammissibile, in quanto esula dai motivi per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il