Ordinanza — n. 29155/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13 dicembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 9 maggio 2022 dal Tribunale della stessa città, con cui Antonio Venditto è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto il Collegio di secondo grado si sarebbe limitato a riportare il contenuto della sentenza del Tribunale e avrebbe fornito una risposta superficiale ai motivi di gravame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29155/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto il Collegio di secondo grado si sarebbe limitato a riportare il contenuto della sentenza del Tribunale e avrebbe fornito una risposta superficiale ai motivi di gravame.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Venditto Antonio, nato a Torre Annunziata l'8 ottobre 1993 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 13 dicembre 2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 6 aprile 2023 dal Cons. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 9 maggio 2022 dal Tribunale della stessa città, con cui Antonio Venditto è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto il Collegio di secondo grado si sarebbe limitato a riportare il contenuto della sentenza del Tribunale e avrebbe fornito una risposta superficiale ai motivi di gravame.
3. Il ricorso è inammissibile, per essere stato proposto tardivamente. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione in disamina, risulta che la sentenza è stata pronunciata il 13 dicembre 2022 con contestuale lettura della motivazione ex art.544 cod. proc. pen. Il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lettera a) e comma 2 lett. b), cod. proc. pen., pari a giorni 15 e decorrente dalla lettura della motivazione, scadeva il 28 dicembre 2022 ma il ricorso è stato proposto il 19 gennaio 2023. Ne discende che il ricorso è stato tardivamente proposto, sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore li P