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Ordinanza — n. 28231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA vista l'istanza, presentata nell'interesse della F.A.I., Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane, di correzione della sentenza n. 5537/22, emessa dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione il 10/11/2021 nel procedimento n. 303/2021 R,G.N. nei confronti di Adelfio Antonio, nato a Palermo il 12/04/1953 e altri, nel quale la Federazione istante era costituita parte civile; visti gli atti; rilevato che con la sentenza indicata, per un mero errore materiale, la Corte di cassazione, dopo aver dichiarato inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse degli imputati Capizzi Antonino Gioacchino, Di Matteo Andrea, Gambino Fabrizio, Messina Giovanni, Giordano Alfredo, Pullarà Santi, Taormina Mario, Cadetto Antonino, Capizzi Salvatore Maria e Di Marco Francesco, ha omesso di condannare i predetti ricorrenti alle spese in favore della parte civile istante, che aveva rassegnato le conclusioni in udienza; ritenuto, dunque, di dover eliminare l'errore e disporre la correzione del dispositivo e della sentenza, aggiungendo che, dopo le parole" Provinciale di Palermo", contenute nel dispositivo, siano inserite quelle di "F.A.I., Federazione delle Associazioni Antiracket ed usura" e che le stesse parole siano invece espunte dopo quelle "Dalle parti civili" presenti nel capoverso successivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5537/22, emessa dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione il 10/11/2021 nel procedimento n. 303/2021 R,G.N. nei confronti di Adelfio Antonio, nato a Palermo il 12/04/1953 e altri, nel quale la Federazione istante era costituita parte civile; visti gli atti; rilevato che con la sentenza indicata, per un mero errore materiale, la Corte di cassazione, dopo aver dichiarato inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse degli imputati Capizzi Antonino Gioacchino, Di Matteo Andrea, Gambino Fabrizio, Messina Giovanni, Giordano Alfredo, Pullarà Santi, Taormina Mario, Cadetto Antonino, Capizzi Salvatore Maria e Di Marco Francesco, ha omesso di condannare i predetti ricorrenti alle spese in favore della parte civile istante, che aveva rassegnato le conclusioni in udienza; ritenuto, dunque, di dover eliminare l'errore e disporre la correzione del dispositivo e della sentenza, aggiungendo che, dopo le parole" Provinciale di Palermo", contenute nel dispositivo, siano inserite quelle di "F.A.I., Federazione delle Associazioni Antiracket ed usura" e che le stesse parole siano invece espunte dopo quelle "Dalle parti civili" presenti nel capoverso successivo.

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari condono delle spese procedurali supplemento per l'integrazione rettificazione della decisione rimborso delle spese risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

la seguente ORDINANZA vista l'istanza, presentata nell'interesse della F.A.I., Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane, di correzione della sentenza n. 5537/22, emessa dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione il 10/11/2021 nel procedimento n. 303/2021 R,G.N. nei confronti di Adelfio Antonio, nato a Palermo il 12/04/1953 e altri, nel quale la Federazione istante era costituita parte civile; visti gli atti; rilevato che con la sentenza indicata, per un mero errore materiale, la Corte di cassazione, dopo aver dichiarato inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse degli imputati Capizzi Antonino Gioacchino, Di Matteo Andrea, Gambino Fabrizio, Messina Giovanni, Giordano Alfredo, Pullarà Santi, Taormina Mario, Cadetto Antonino, Capizzi Salvatore Maria e Di Marco Francesco, ha omesso di condannare i predetti ricorrenti alle spese in favore della parte civile istante, che aveva rassegnato le conclusioni in udienza; ritenuto, dunque, di dover eliminare l'errore e disporre la correzione del dispositivo e della sentenza, aggiungendo che, dopo le parole" Provinciale di Palermo", contenute nel dispositivo, siano inserite quelle di "F.A.I., Federazione delle Associazioni Antiracket ed usura" e che le stesse parole siano invece espunte dopo quelle "Dalle parti civili" presenti nel capoverso successivo.

P.Q.M.

Ordina correggersi il dispositivo e la sentenza n. 5537/2022 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione nel senso che, dopo le parole" Provinciale di Palermo", siano inserite quelle di "F.A.I., Federazione delle Associazioni Antiracket ed usura" e che le stesse parole siano, invece, espunte dopo quelle "Dalle parti civili" presenti nel capoverso successivo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di competenza. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr4idente