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Ordinanza — n. 27318/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it does not fall under specific Article 448 exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27318/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued for a review of the decision's motivation, but the court held that such arguments do not fit the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the lower court's summary description of facts and the agreed penalty were deemed sufficient, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to the specific grounds of legal violation enumerated in Article 448, excluding general complaints regarding the adequacy of the decision's motivation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Article 448 Exceptions Summary Procedure Agreement on Penalty motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato presentato per ragioni non più consentite dalla legge.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cocozza Umberto, nato a Napoli il 14.09.1991 avverso la sentenza del 14 febbraio 2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA La censura proposta non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione a quelli tassativamente indicati, che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione. Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata. A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato presentato per ragioni non più consentite dalla legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass