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Ordinanza — n. 27317/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to improper grounds regarding agreed punitive treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Amato Cosimo inadmissible de plano. The court found the appeal was based on grounds concerning the agreed punitive treatment, which are not permitted and do not constitute a legal defect. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on grounds regarding the agreed punitive treatment are inadmissible de plano as they do not affect the legality of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal agreed punitive treatment procedural defect Corte di Cassazione errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Amato Cosimo, nato a Gioia Tauro il 24.12.1989 avverso la sentenza del 16 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna • OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il P esidente