Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing criteria rather than legal penalty limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the erroneous application of sentencing criteria in Articles 133 and 133-bis of the Penal Code. The Court ruled that such arguments regarding proportional sentencing fall outside the scope of appeals against plea bargain judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are inadmissible if they challenge only the proportionality of the sentence rather than its legality or statutory limits.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da Gabrieli Daglis (CUI:00F51IP), nato a Bassano del Grappa il 11/05/1979 avverso la sentenza emessa il 20/01/2023 dal Tribunale di Verona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;
Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce - peraltro in modo generico - l'erronea applicazione dei criteri di determinazione della pena di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.; Ritenuto che tale motivo esula, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., da quelli che possono essere proposti con ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento; Considerato che è, infatti, inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (ex plurímis:
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11