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Sentenza — n. 27015/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27015/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza con la quale nei confronti di Cristian Ferraro era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico ed articolato motivo di impugnazione, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, formulando una pluralità di censure essenzialmente concernenti: l'insussistenza di elementi indiziari circa la partecipazione del ricorrente al cosiddetto gruppo "Presta", individuato quale uno dei sodalizi confederati in un più ampio contesto associativo operante in Cosenza e nei comuni limitrofi; nei confronti di Ferraro erano stati individuati gravi indizi di colpevolezza con riguardo al reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (con emissione di ordinanza cautelare in separato procedimento); nel presente procedimento erano stati valorizzati i medesimi elementi posti a fondamento della predetta misura cautelare relativa al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; le intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata atterrebbero tutte ad attività illecite connesse al traffico di droga; del tutto insufficienti sarebbero le sole dichiarazioni de relato rese dal collaboratore Roberto Presta, il quale avrebbe genericamente e non in termini di certezza riferito circa il conferimento della "dote di ‘ndrangheta" a Ferraro; al Ferraro non viene contestato alcun reato-fine rispetto all'ipotesi associativa, né emerge il suo apporto rispetto al gruppo "Presta"

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod.pen; Sentenza — n. 27015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'unico motivo di ricorso, si sottopongono all'esame di questa Corte plurimi aspetti che attengono essenzialmente a valutazioni in fatto, in quanto tali precluso al vaglio di legittimità. Nel caso di specie, peraltro, non si ravvisano ragioni idonei a sostenere che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria. Il Tribunale del riesame, infatti, ha compiutamente esaminato gli elementi acquisiti a carico del ricorrente, sottolineando lo stabile inserimento in un contesto delinquenziale governato dall'associazione avente i sicuri requisiti richiesti dall'art. 416-bis cod.pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina favoreggiamento precedenti penali rilevanti perseguimento penale per truffa frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod.pen
Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza con la quale nei confronti di Cristian Ferraro era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferraro Cristian, nato a Cosenza il 19/5/1981 avverso l'ordinanza emessa il 20/9/2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Michele Donadio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza con la quale nei confronti di Cristian Ferraro era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico ed articolato motivo di impugnazione, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, formulando una pluralità di censure essenzialmente concernenti: l'insussistenza di elementi indiziari circa la partecipazione del ricorrente al cosiddetto gruppo "Presta", individuato quale uno dei sodalizi confederati in un più ampio contesto associativo operante in Cosenza e nei comuni limitrofi; nei confronti di Ferraro erano stati individuati gravi indizi di colpevolezza con riguardo al reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (con emissione di ordinanza cautelare in separato procedimento); nel presente procedimento erano stati valorizzati i medesimi elementi posti a fondamento della predetta misura cautelare relativa al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; le intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata atterrebbero tutte ad attività illecite connesse al traffico di droga; del tutto insufficienti sarebbero le sole dichiarazioni de relato rese dal collaboratore Roberto Presta, il quale avrebbe genericamente e non in termini di certezza riferito circa il conferimento della "dote di ‘ndrangheta" a Ferraro; al Ferraro non viene contestato alcun reato-fine rispetto all'ipotesi associativa, né emerge il suo apporto rispetto al gruppo "Presta"

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con l'unico motivo di ricorso, si sottopongono all'esame di questa Corte plurimi aspetti che attengono essenzialmente a valutazioni in fatto, in quanto tali precluso al vaglio di legittimità. Nel caso di specie, peraltro, non si ravvisano ragioni idonei a sostenere che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria. Il Tribunale del riesame, infatti, ha compiutamente esaminato gli elementi acquisiti a carico del ricorrente, sottolineando lo stabile inserimento in un contesto delinquenziale governato dall'associazione avente i sicuri requisiti richiesti dall'art. 416-bis cod.pen.

Priva di pregio è l'obiezione difensiva secondo cui l'ordinanza cautelare oggetto del presente procedimento si fonda sui medesimi elementi indiziari che avevano già condotto all'adozione di analoga misura nell'indagine "Valle dell'Esaro", in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Invero, il Tribunale del riesame - con motivazione immune da censure - ha chiarito come la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacente sia collaterale rispetto all'associazione ex art. 416-bis cod.pen., specificando come l'ingresso del Ferraro anche in quest'ultima compagine sia diretta conseguenza dell'arresto di altri sodali, a seguito dei quali si era posta l'esigenza di inserire nuovi.

In tale contesto, caratterizzato dall'esigenza per l'associazione di avere a disposizione persone di sperimentata affidabilità criminale, il ruolo di Ferraro trovava conferma sia nelle intercettazioni telefoniche valorizzate dal Tribunale del riesame, sia nelle dichiarazioni rese dal collaborante Roberto Presta, secondo cui Ferraro aveva assunto un ruolo attivo nell'associazione. Peraltro, sono proprio le intercettazioni a fornire il necessario riscontro esterno alle dichiarazioni del collaborante. In conclusione, le richiamate dichiarazioni — pur se rese de relato — sono state correttamente valutate dal Tribunale, il quale ha ricostruito un complessivo quadro indiziario meritevole di superare il vaglio di gravità richiesto in sede cautelare.

A fronte degli elementi sui quali si fonda la gravità indiziaria ritenuta nell'impugnata ordinanza, il ricorrente propone una rivalutazione critica che, tuttavia, deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, essendo volta alla revisione nel merito del giudizio, non essendo, per converso, emersi i presupposti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar.94, comma i- ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 12