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Sentenza — n. 27012/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27012/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27012/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Erasmo -Di Pietro e Vincenzo Ninivaggi, imputati di vari episodi di concussione, con atti dei rispettivi difensori hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari che ha accolto il concordato da essi proposto sulla pena, ex art. 599-bis, cod. proc. pen., con l'accordo del Pubblico minisl:ero e con rinuncia ai motivi d'appello riguardanti la responsabilità penale e le attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27012/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Di Pietro rassegna due doglianze. Con la prima, si insiste per la riqualificazione delle condotte nelle fattispecie di cui all'art. 322, quarto comma, cod. pen. (capi A, C, E, L, M dell'imputazione), o 319-quater, stesso codice (capi H, F ed ancora L, in alternativa). Con la seconda, si lamenta la violazione dell'art. 32, cod. pen., per essere stata confermata la pena accessoria dell'interdizione legale, pur in presenza di una pena, per la più grave delle violazioni ritenute in continuazione, inferiore a limite legale dei cinque anni.

Parole chiave

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commutazione della pena remissione della pena sanzione sostitutiva pentito sanzioni penali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Di Pietro Erasmo, nato a Sessa Aurunca il 01/08/1963 2) Ninivaggi Vincenzo, nato ad Altamura il 31/05/1965 avverso la sentenza del 19/04/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti; il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Scistituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente Di Pietro, avv. Antonio Bortincasa, in sostituzione dell'avv. Antonio Maria La Scala, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Erasmo -Di Pietro e Vincenzo Ninivaggi, imputati di vari episodi di concussione, con atti dei rispettivi difensori hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari che ha accolto il concordato da essi proposto sulla pena, ex art. 599-bis, cod. proc. pen., con l'accordo del Pubblico minisl:ero e con rinuncia ai motivi d'appello riguardanti la responsabilità penale e le attenuanti generiche.

2. Ninivaggi, con atto scritto e sottoscritto personalmente nonché dal suo difensore e procuratore speciale, ha nelle more rinunciato all'impugnazione, dichiarando di non avervi più interesse.

3. Il ricorso di Di Pietro rassegna due doglianze. Con la prima, si insiste per la riqualificazione delle condotte nelle fattispecie di cui all'art. 322, quarto comma, cod. pen. (capi A, C, E, L, M dell'imputazione), o 319-quater, stesso codice (capi H, F ed ancora L, in alternativa). Con la seconda, si lamenta la violazione dell'art. 32, cod. pen., per essere stata confermata la pena accessoria dell'interdizione legale, pur in presenza di una pena, per la più grave delle violazioni ritenute in continuazione, inferiore a limite legale dei cinque anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Ninivaggi è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuta rinuncia. Ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanti) l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373). Nella dichiarazione di rinuncia, infatti, si rappresenta una carenza d'interesse del ricorrente, senza tuttavia illustrarne le ragioni.

2. Quanto al ricorso di Di Pietro, è inammissibile il primo motivo, poiché non consentito in questa sede. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile, infatti, solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed 2./ altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (tra le tante: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

3. È fondato, invece, il secondo motivo. Per effetto dell'accordo raggiunto in appello, la pena è stata rideterminata, con l'irrogazione di quattro anni di reclusione per la più grave delle violazioni, ritenute tutte in continuazione tra loro. Correttamente, dunque, il difensore rileva che, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena principale determinata in concreto per il reato più grave — ulteriormente ridotta, nel caso, per la scelta del rito — e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (tra le più recenti di moltissime conformi, Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408). Nello specifico, dunque, la pena irrogata è inferiore al limite di cinque anni di reclusione, previsto dall'art. 32, terzo comma, cod. pen., per l'applicazione dell'interdizione legale: la quale, di conseguenza, dev'essere eliminata, previo annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione, nei confronti di Di Pietro Erasmo, della pena accessoria dell'interdizione legale, che elimina; dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di Ninivaggi Vincenzo, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa de