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Ordinanza — n. 26486/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26486/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tocra Sebastiano, nato a Paternò il 01/02/1964 avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Catania letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del cSnsigliere Anna Criscuolo; Ritenuto che,in parziale riforma della sentenza emessa il 25 marzo 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Catania nei confronti di Tocra Sebastiano, la Corte di appello di Catania ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche in ragione della ammissione degli addebiti e della rinuncia ai motivi di merito e ha rideterminato l'aumento di pena a titolo di continuazione con la sentenza emessa il 28 maggio 1998, irrevocabile il 27 ottobre 1998, in 3 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa armata, denominata vclan Laudanis; rilevato che il Tocra ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per mancanza di elementi di prova, in particolare, per genericità delle dichiarazioni del collaboratore Laudani, che non trovano riscontro in quelle del Musumarra; per mancata verifica dell'attendibilità del Laudani, mancata indicazione del contributo associativo del ricorrente ,nonché per inefficace rinuncia ai motivi di appello e inesistente ammissione degli addebiti; considerato che il ricorso é inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26486/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'associazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria affiliazione alle casse azienda dipendente appartenenza a una banda difetto di prova del nesso causale

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tocra Sebastiano, nato a Paternò il 01/02/1964 avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Catania letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del cSnsigliere Anna Criscuolo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che,in parziale riforma della sentenza emessa il 25 marzo 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Catania nei confronti di Tocra Sebastiano, la Corte di appello di Catania ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche in ragione della ammissione degli addebiti e della rinuncia ai motivi di merito e ha rideterminato l'aumento di pena a titolo di continuazione con la sentenza emessa il 28 maggio 1998, irrevocabile il 27 ottobre 1998, in 3 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa armata, denominata vclan Laudanis; rilevato che il Tocra ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per mancanza di elementi di prova, in particolare, per genericità delle dichiarazioni del collaboratore Laudani, che non trovano riscontro in quelle del Musumarra; per mancata verifica dell'attendibilità del Laudani, mancata indicazione del contributo associativo del ricorrente ,nonché per inefficace rinuncia ai motivi di appello e inesistente ammissione degli addebiti; considerato che il ricorso é inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile.

Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de